IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, "Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, con le modifiche di cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo introdotto dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stabilisce una riserva non inferiore al 50% a favore delle assunzioni a tempo parziale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, stipulato in data 16 maggio 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, stipulato in data 16 febbraio 1999; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale e' stata autorizzata l'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato a bandire, tra l'altro, il concorso pubblico a otto posti di collaboratore amministrativo, area funzionale C, posizione economica C1; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'immissione di personale a tempo parziale in misura non inferiore al 50% dei contingenti complessivamente autorizzati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero, dal quale risulta una dotazione complessiva per l'area C di 549 unita' per l'amministrazione centrale, nella quale dotazione organica confluiscono, tra l'altro, duecentosessantadue posti della ex settima qualifica funzionale - posizione economica C1; Considerato che risultano attualmente piu' di otto posti vacanti nella posizione economica C1; Considerato che sono in corso di determinazione i contingenti dei nuovi profili professionali secondo il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro e che anche in tale nuova ripartizione sono comunque previsti piu' di otto posti vacanti nel profilo dell'area C equivalente al profilo professionale di collaboratore amministrativo della settima qualifica funzionale per il quale e' stata concessa l'autorizzazione a bandire il relativo concorso di reclutamento; Ritenuto, quindi, di poter procedere ai relativi adempimenti; Decreta: Art. 1 Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di collaboratore amministrativo, area funzionale C, posizione economica C1. I predetti posti sono destinati alla sede centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma. In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997, come sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera f), della legge n. 488/1999, una parte delle assunzioni non inferiore al 50% avverra' con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal comma 9, dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999, fatte salve eventuali successive prescrizioni normative e gli eventuali vincoli posti dai conseguenti provvedimenti amministrativi di autorizzazione alle assunzioni stesse. I candidati e le candidate assunti/e con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche' l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio. Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto, l'esistenza di altra attivita' lavorativa e qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato/a e' invitato/a a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego non si da' luogo alla stipula del contratto.