IL DIRETTORE GENERALE
                        degli affari generali

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  "Testo  unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  "Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  "Recante  norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
    Vista  la  legge  20 ottobre  1990, n. 302, "Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi";
    Vista  la  legge  10 aprile  1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso al lavoro, con le
modifiche  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29,
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  "Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  corsi  unici  e  delle  altre  forme  di assunzione nei pubblici
impieghi",   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127, "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che,  nel testo introdotto dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488,  stabilisce  una  riserva non inferiore al 50% a favore delle
assunzioni a tempo parziale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   "Testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
Ministeri, stipulato in data 16 maggio 1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
Ministeri, stipulato in data 16 febbraio 1999;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000
di  programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a
norma  dell'art. 39,  commi  3  e  20  della  legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, con il quale e' stata autorizzata
l'amministrazione  dell'industria, del commercio e dell'artigianato a
bandire,   tra   l'altro,  il  concorso  pubblico  a  otto  posti  di
collaboratore  amministrativo, area funzionale C, posizione economica
C1;
    Visto,  in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica che prevede l'immissione di personale a
tempo  parziale  in  misura  non  inferiore  al  50%  dei contingenti
complessivamente autorizzati;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n. 276,  recante  disposizioni  relative  alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del  Ministero, dal quale risulta una dotazione
complessiva   per  l'area  C  di  549  unita'  per  l'amministrazione
centrale,  nella  quale dotazione organica confluiscono, tra l'altro,
duecentosessantadue  posti  della  ex  settima qualifica funzionale -
posizione economica C1;
    Considerato  che risultano attualmente piu' di otto posti vacanti
nella posizione economica C1;
    Considerato che sono in corso di determinazione i contingenti dei
nuovi  profili  professionali secondo il vigente contratto collettivo
nazionale  del  lavoro  e  che  anche in tale nuova ripartizione sono
comunque  previsti piu' di otto posti vacanti nel profilo dell'area C
equivalente  al profilo professionale di collaboratore amministrativo
della  settima  qualifica  funzionale  per il quale e' stata concessa
l'autorizzazione a bandire il relativo concorso di reclutamento;
    Ritenuto, quindi, di poter procedere ai relativi adempimenti;

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per esami, ad otto posti di
collaboratore  amministrativo, area funzionale C, posizione economica
C1.
    I  predetti posti sono destinati alla sede centrale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in Roma.
    In  applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
come  sostituito  dall'art. 20,  comma 1,  lettera  f),  della  legge
n. 488/1999, una parte delle assunzioni non inferiore al 50% avverra'
con  contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto
dal  comma 9,  dell'art. 21  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro  sottoscritto  in data 16 febbraio 1999, fatte salve eventuali
successive  prescrizioni  normative e gli eventuali vincoli posti dai
conseguenti   provvedimenti  amministrativi  di  autorizzazione  alle
assunzioni stesse.
    I  candidati  e  le  candidate assunti/e con rapporto di lavoro a
tempo  parziale  potranno  svolgere  attivita'  di  lavoro autonomo o
subordinato  anche  laddove  sia  obbligatoria  l'iscrizione  ad albi
professionali,  purche'  l'attivita' svolta non comporti un conflitto
di interessi con la specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza  di  altra attivita' lavorativa e qualora l'attivita' sia
svolta  con  una  amministrazione  pubblica  o  configuri,  comunque,
conflitto  di interessi, il candidato/a e' invitato/a a cessare dalla
situazione  di  incompatibilita'. In caso di diniego non si da' luogo
alla stipula del contratto.