IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Vista  la  legge  3 maggio  1999,  n. 124,  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale  scolastico  e,  in  particolare,
l'art. 4;
    Visto   il   regolamento,   recante   norme  sulle  modalita'  di
conferimento  delle  supplenze  al  personale  docente  ed  educativo
adottato  con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, registrato
alla  Corte  dei  conti  il 14 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000);
    Visto   in   particolare,   l'art. 9,   comma 1,   del   predetto
regolamento,  che  rinvia  ad  un  apposito  decreto  ministeriale la
definizione  dei termini e delle modalita' per la presentazione delle
domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per
la formazione delle graduatorie medesime;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Graduatorie di circolo e d'istituto

    1.  A  decorrere  dall'anno  a.s.  2001/2002,  in  relazione agli
insegnamenti   effettivamente   impartiti,  in  ciascuna  istituzione
scolastica  sono  costituite  specifiche  graduatorie  di  circolo  e
d'istituto  per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto
di   personale   educativo,   ai  sensi  degli  articoli 5  e  6  del
regolamento,  approvato  con  decreto  ministeriale  25 maggio  2000,
n. 201, d'ora in poi denominato regolamento.
    2.  Le  predette  graduatorie,  suddivise  in  3  fasce,  vengono
utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5,
comma 3,  del  regolamento,  per  l'attribuzione delle supplenze, nei
casi previsti dagli articoli 1 e 7 del regolamento stesso.
    3.   Le   nuove   graduatorie   di   circolo  e  d'istituto,  che
sostituiscono  integralmente  quelle funzionanti nell'anno scolastico
2000/2001,  conservano validita' per i periodi stabiliti dall'art. 5,
comma  5  del  regolamento.  Resta  ferma la possibilita' da parte di
ciascuna  scuola  di acquisire, per gli anni scolastici successivi al
2001/2002,  ulteriori  domande di supplenze da parte degli aspiranti,
che  abbiano  titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui
al  comma 2,  secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10,
11 e 12, del regolamento.
    4.  L'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
della  legge  19 marzo  1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che
prescrivono  riserve  di posti in favore di particolari categorie, e'
interamente  assolto  in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle
graduatorie  dei  concorsi  per  esami  e  titoli e delle graduatorie
permanenti.  Nello  scorrimento  delle  graduatorie  di  circolo e di
istituto  non  opera,  pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi
delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
    5.  Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e
di  istituto  si  applicano  le  disposizioni del regolamento, che si
allega  al  presente  provvedimento, integrate dalle disposizioni del
presente decreto.