IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4; Visto il regolamento, recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000); Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; Decreta: Art. 1. Graduatorie di circolo e d'istituto 1. A decorrere dall'anno a.s. 2001/2002, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato regolamento. 2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 7 del regolamento stesso. 3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle funzionanti nell'anno scolastico 2000/2001, conservano validita' per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 5 del regolamento. Resta ferma la possibilita' da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al 2001/2002, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del regolamento. 4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, e' interamente assolto in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni. 5. Per la costituzione e gestione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni del regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.