IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di Finanza; Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389 sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001 - 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva; Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10, 15 ottobre 1982, n. 757 e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; Visti i decreti interministeriali 14 ottobre 1996, 21 dicembre 1998, 23 luglio 1999 e 19 ottobre 2000, recanti norme relative all'equipollenza di talune lauree a quelle di economia e commercio e scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53 "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato" e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante "Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di Finanza"; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha introdotto modifiche alla legge n. 45/1974, concernente il reclutamento di allievi ufficiali di complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante modifiche alle leggi 26 febbraio 1974, n. 45 e 31 maggio 1975, n. 191 concernenti norme sul servizio militare di leva; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato alla Corte dei Conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al foglio n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina"; Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 con cui e' stato adottato il Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare ed il decreto dirigenziale n. 167483 datato 1 giugno 2000 del Comandante Generale della Guardia di Finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000 n. 227 concernente:"Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di Finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/00 datata 12 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione del requisito dell'assenza di prole; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 391/00 datata 28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p."; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", Decreta: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecentodieci sottotenenti di complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi); b) visita medica comprensiva degli esami specialistici; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati.