IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Viste  le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di Finanza;
    Vista  la  legge  26 febbraio  1974,  n. 45,  sul reclutamento di
ufficiali  di  complemento  della  Guardia  di Finanza in servizio di
prima nomina;
    Vista   la   legge  23 dicembre  2000,  n. 389  sul  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2001  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2001 - 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
    Viste  le  leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10,
15 ottobre  1982,  n. 757  e  14 febbraio  1990, n. 28, recanti norme
relative  all'equipollenza  di  talune  lauree a quella di economia e
commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
    Visti  i  decreti  interministeriali 14 ottobre 1996, 21 dicembre
1998,  23 luglio  1999  e  19 ottobre  2000,  recanti  norme relative
all'equipollenza  di talune lauree a quelle di economia e commercio e
scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dell'imposta
di  bollo  per  le  domande  di  concorso  e  di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989,  n. 53 "Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della  Guardia  di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato" e successive modifiche;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   "Razionalizzazione   dell'organizzazione  delle  Amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto   il   decreto   ministeriale   27 ottobre   1994,  recante
"Disposizioni  per  lo  svolgimento  del  corso  allievi ufficiali di
complemento della Guardia di Finanza";
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  che  ha introdotto
modifiche  alla  legge  n. 45/1974,  concernente  il  reclutamento di
allievi ufficiali di complemento della Guardia di Finanza in servizio
di prima nomina;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1996, n. 662 recante modifiche alle
leggi  26 febbraio  1974,  n. 45 e 31 maggio 1975, n. 191 concernenti
norme sul servizio militare di leva;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto  il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei Conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio  n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi   di  laurea  il  cui  possesso  costituisce  titolo  per  la
partecipazione  al  concorso  per  il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di Finanza in servizio di prima nomina";
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visto  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
    Visto   il   decreto  ministeriale  17 maggio  2000,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380  con  cui  e'  stato adottato il Regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  ed il decreto
dirigenziale  n. 167483  datato 1 giugno 2000 del Comandante Generale
della Guardia di Finanza;
      Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
26 giugno  2000 n. 227 concernente:"Regolamento recante la fissazione
dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia
di Finanza";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   concernente   il  "Testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa";
    Vista  la  sentenza  della  Corte Costituzionale n. 332/00 datata
12 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione del requisito dell'assenza di prole;
    Vista  la  sentenza  della  Corte Costituzionale n. 391/00 datata
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  di  cui  all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
nella  parte  in  cui  rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
delle  Forze  di  Polizia  al  possesso  delle  qualita'  morali e di
condotta  stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria  prevede  che  siano  esclusi dai concorsi per l'accesso ai
ruoli  delle  Forze  di  Polizia  i candidati "i cui parenti in linea
retta  entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno  riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lett. a), c.p.p.";
    Visto  il  decreto  legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
"Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78",

                              Decreta:


                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  duecentodieci  sottotenenti  di  complemento  della
Guardia di Finanza in servizio di prima nomina.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
      b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati.