IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, con il quale e' stato approvato il regolamento recante i requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1o dicembre 1986, concernente il regolamento per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed integrazioni, cosi' richiamati dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 luglio 1985, concernente i profili professionali del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 convertito nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001 concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che integra il numero dei posti da bandire relativamente al ruolo dei direttori tecnici chimici; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d'esame; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti di direttore tecnico chimico in prova del ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato. 2. Dei suddetti otto posti: a) due sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; b) uno e' riservato agli appartenenti al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' possibile partecipare a tale riserva per non piu' di due volte. 3. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria ai candidati idonei non vincitori.