IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della pubblica sicurezza

    Vista  la legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e   successive  modifiche  ed  integrazioni  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
    Vista  la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,   n. 1077,   recante  il  riordinamento  delle  carriere  degli
impiegati civili dello Stato;
    Visto   l'art. 40   della   legge   20 settembre   1980,  n. 574,
concernente  l'unificazione  ed  il  riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del   personale   della   Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 903,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante il
regolamento  per  l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989,
n. 299,   con   il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento  per
l'espletamento  dei  concorsi pubblici per l'assunzione del personale
della  Polizia  di  Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o
tecnica;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 259,  con  il  quale  e'  stato approvato il regolamento recante i
requisiti  attitudinali  di cui devono essere in possesso i candidati
per  l'accesso  ai  ruoli tecnico-scientifici o tecnici del personale
della Polizia di Stato;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno 1o dicembre 1986,
concernente  il  regolamento  per  l'assunzione dei direttori tecnici
della Polizia di Stato;
    Visti  gli  articoli  8  e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12,  recante  l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed
integrazioni,  cosi'  richiamati dall'art. 26 della legge 1o febbraio
1989, n. 53;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18 luglio  1985,
concernente  i  profili  professionali del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
    Vista   la   legge   10 aprile   1991,   n. 125,  concernente  la
realizzazione delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  l'art. 37  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che  prevede  l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza
da  parte  dei  candidati  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  di  almeno  una  lingua
straniera;
    Visto   l'art. 5   del   decreto-legge  4 ottobre  1990,  n.  276
convertito   nella  legge  30 novembre  1990,  n. 359,  recante,  tra
l'altro,   disposizioni   per   lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione;
    Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
concernente  la  programmazione  semestrale  delle  assunzioni  nelle
amministrazioni  pubbliche  a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della
legge 27dicembre 1997, n. 449;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001
concernente  la  programmazione  semestrale  delle  assunzioni  nelle
amministrazioni  pubbliche  a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, che integra il numero dei posti da
bandire relativamente al ruolo dei direttori tecnici chimici;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte d'esame;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento  di otto posti di direttore tecnico chimico in prova del
ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato.
    2. Dei suddetti otto posti:
      a) due   sono   riservati,  subordinatamente  al  possesso  dei
requisiti  prescritti,  agli  orfani  del  personale  della  pubblica
sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della guardia di finanza,
deceduto  in  servizio  e  per causa di servizio; la predetta riserva
opera  con  priorita'  assoluta  rispetto  ad  altre riserve di posti
eventualmente  previste  da  leggi  speciali  a favore di particolari
categorie di persone;
      b) uno  e'  riservato  agli  appartenenti  al  ruolo dei periti
tecnici  della  Polizia  di Stato in possesso dei requisiti di cui al
successivo  art. 3.  Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 337, e' possibile partecipare a
tale riserva per non piu' di due volte.
    3.  I  posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di
vincitori  o  idonei  in  possesso dei requisiti di cui al precedente
comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria ai candidati idonei
non vincitori.