IL SEGRETARIO GENERALE

    Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art.  12,  istitutiva delle
Autorita' di bacino di rilievo nazionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
10 agosto  1989,  che costituisce l'Autorita' di bacino nazionale del
fiume Adige;
    Visto  l'art.  2,  comma 3,  del  decreto-legge  11 giugno  1998,
n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267, che autorizza le
autorita'  di  bacino  di  rilievo nazionale a provvedere alla totale
copertura dei posti vacanti nelle piante organiche;
    Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito  in  legge  21 ottobre 1994, n. 584, che stabilisce che al
personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorita' di bacino
di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico
relativo al comparto del personale degli enti locali;
    Vista  la  deliberazione del Comitato istituzionale n. 3/1995 del
6 marzo  1995 con la quale e' stato approvato il regolamento organico
generale del personale;
    Vista  la  deliberazione  del Comitato istituzionale n. 4/1997 di
data 17 febbraio 1997 di delega di poteri al segretario generale;
    Vista  la  deliberazione  n. 4/1999  del  26 ottobre 1999, con la
quale  il  Comitato  istituzionale ha deliberato che tutti i posti in
pianta  organica  della  qualifica  di dirigente siano coperti con la
procedura  concorsuale  di  cui al punto a) del comma 2, dell'art. 28
del   decreto  legislativo  n. 29/1993  come  novellato  dal  decreto
legislativo n. 387/1998;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante norme in materia
assistenza,    integrazione   sociale   e   diritti   delle   persone
handicappate;
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente
l'imposta  di  bollo  per  le  domande  a  pubblici  concorsi  per il
reclutamento  di  personale  banditi da enti pubblici o assunzione in
servizio  anche temporanea e per i documenti da allegare alle domande
stesse;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sul procedimento amministrativo
e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche",  in particolare l'art. 28 che disciplina
l'accesso alla qualifica di dirigente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre
2000,  n. 324,  che  contiene  norme  regolamentari sull'accesso alla
qualifica di dirigente;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,  "Regolamento  organico  recante modificazioni al regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e sulle
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 28 del 4 febbraio 1997;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 febbraio
1999,  n. 150,  sulle  modalita'  di  costituzione e tenuta del ruolo
unico della dirigenza delle amministrazioni statali;
    Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il
quadriennio  normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999
relativo  all'area  della  dirigenza  del comparto "Regioni-Autonomie
locali", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 5 gennaio 2000;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   "Testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato
20 dicembre  1999,  registrato  alla  Corte  dei conti il 1o febbraio
2000,  registro  n. 1  foglio  n. 64  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,   di   approvazione   della   pianta   organica  definitiva
dell'Autorita'   di  bacino  nazionale  del  fiume  Adige,  ai  sensi
dell'art.  16,  comma 1,  della  legge  n. 253/1990,  nel  limite  di
sessantacinque  unita'  -  di  cui  cinque relative alla qualifica di
dirigente;
    Accertata  la disponibilita' di un posto in organico di dirigente
amministrativo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    In  conformita' al disposto dell'art. 28, comma 2, lettera a) del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e' indetto un concorso
pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  un posto di dirigente
amministrativo  nel  ruolo  della  dirigenza dell'Autorita' di bacino
nazionale del fiume Adige a cui spettera' il trattamento giuridico ed
economico   del   personale   dirigenziale   relativo   al   comparto
"Regioni-Autonomie locali".