IL SEGRETARIO GENERALE

    Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare l'art. 12, istitutiva delle autorita'
di bacino di rilievo nazionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
10 agosto  1989,  che  costituisce  l'Autorita'  di  bacino del fiume
Adige;
    Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
    Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito  in  legge  21 ottobre  1994 n. 584, che stabilisce che al
personale  delle  autorita' di bacino di rilievo nazionale si applica
il  trattamento  giuridico  ed  economico  relativo  al  comparto del
personale degli enti locali;
    Visto  il  decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni,   in  legge  3 agosto  1998,  n. 267,  in  particolare
l'art. 2,   comma 3,   del  citato  decreto-legge  che  autorizza  le
Autorita'  di  bacino  di  rilievo nazionale a provvedere alla totale
copertura dei posti vacanti nella pianta organica;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  riguardante
l'accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni nonche' le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991, n. 125, a garanzia delle pari
opportunita' tra uomini e donne;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
7 febbraio  1994,  n. 174,  concernente  l'accesso ai posti di lavoro
presso  le pubbliche amministrazioni dei cittadini degli stati membri
dell'Unione europea;
    Vista   la   legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   "Testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente
l'imposta  di  bollo  per  le  domande  a  pubblici  concorsi  per il
reclutamento  di  personale  banditi da enti pubblici o assunzione in
servizio  anche temporanea e per i documenti da allegare alle domande
stesse;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sul procedimento amministrativo
e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto regioni - autonomie locali;
    Vista  la  deliberazione  del Comitato istituzionale n. 3/1995 di
data  6 marzo  1995  con  la  quale e' stato approvato il regolamento
organico generale del personale;
    Vista  la  deliberazione  del Comitato istituzionale n. 4/1997 di
data 17 febbraio 1997 di delega di poteri al segretario generale;
    Visto  l'art. 16,  comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253 che
fissa  la  procedura  per l'approvazione della dotazione organica del
personale di ciascuna Autorita' di bacino di rilievo nazionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di
data  20 dicembre  1999  relativo  all'approvazione  della  dotazione
organica  definitiva del personale dell'Autorita' di bacino del fiume
Adige  nella  misura di 65 unita', registrato alla corte dei Conti il
1o febbraio   2000,  registro  n. 1,  foglio  n. 64,  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
    Accertata la disponibilita' dei posti in organico;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria  D, posizione economica D1 (ex settima qualifica funzionale
istruttore   direttivo)   area   tecnica   nel  ruolo  del  personale
dell'Autorita'  di  bacino  del  fiume  Adige,  a  cui  spettera'  il
trattamento  giuridico  ed  economico stabilito dal vigente contratto
collettivo  nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni
- autonomie locali.