IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Vista la normativa vigente in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione, in particolare nelle Universita'; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990; Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991; Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare l'art. 51; Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999; Vista la legge n. 488 del 23 dicembre 1999; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998 di istituzione dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro - comparto universita' stipulato in data 9 agosto 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; Visto il decreto rettorale n. 267 del 26 giugno 2001 di emanazione del testo del "Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"; Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del 12 dicembre 2000, con la quale l'amministrazione e' autorizzata a procedere alle assunzioni nel rispetto del vincolo del 90% sul F.F.O. e della dotazione organica approvata; Visto il decreto legislativo n. 165/2001; Vista la necessita' di potenziare le strutture dell'amministrazione con nuovo personale con prevalenti funzioni contabili; Rispettato il limite di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Valutato ogni opportuno elemento; Decreta: Art. 1. Numero posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, per le sedi di Vercelli e Alessandria dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale, con prevalenti funzioni contabili. L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di destinare detto personale, sempre per lo svolgimento delle stesse prestazioni, in altra sede in cui si articola l'Universita'. L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura sono disciplinati dagli articoli seguenti.