IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390,  recante  "Norme sul
diritto agli studi universitari";
    Visto  l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, in particolare l'art. 1, comma 4;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 29 maggio 1997;
    Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997;
    Vista la delibera del senato accademico del 25 giugno 2001 con la
quale  e'  stata  approvata  l'attribuzione  di  settantadue borse di
studio  e  la  relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso
questo Ateneo;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 29 giugno
2001  che,  tra l'altro, determina lo stanziamento di EURO 223.109,38
pari a L. 432.000.000 per il finanziamento di dette borse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Per  l'anno  accademico 2001-2002, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
settantadue  borse  di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria.
    2.  L'importo  massimo  della  borsa di studio e' fissato in Euro
3.098,74  pari  a  L.  6.000.000 per gli studenti fuori sede, in EURO
1.549,37  pari  a  L.  3.000.000  per  gli  studenti  in  sede e tale
rimarra',  in  caso  di  conferme  delle  borse,  per  tutti gli anni
successivi.
    3.  Per  "fuori  sede" si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania)  e  che  per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre
un'ora  avvalendosi  di mezzi pubblici di trasporto; per studenti "in
sede"  tutti  gli  altri.  Per  la  determinazione della posizione di
studente   "fuori  sede"  e  "in  sede"  sara'  adottata  la  tabella
predisposta  dall'Opera universitaria per l'erogazione delle borse di
studio  di  cui  all'art. 8  della  legge  n. 390/1991, accorpando la
figura  degli  studenti  considerati  dall'Opera  "pendolari" fra gli
studenti in sede.
    4. Dette borse rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale  del  corso  di  studio  piu'  uno  (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per  l'anno  accademico  2001-2002,  sono
ripartite alle facolta' dell'Universita' di Catania come segue:

=====================================================================
                      Facoltà                      |      Borse
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                      Agraria                      |        5
                   Architettura                    |        5
                      Economi                      |        9
                     Farmacia                      |        5
                  Giurisprudenza                   |        5
                    Ingegneria                     |        9
                Lettere e filosofia                |        5
          Lingue e letterature straniere           |        7
               Medicina e chirurgia                |        5
      Scienze matematiche, fisiche e naturali      |        5
             Scienze della formazione              |        5
                 Scienze politiche                 |        7