1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del
testo  unico  sull'istruzione  superiore, approvato con regio decreto
31 agosto   1933,   n. 1592,   dell'art. 3  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  degli  articoli 1 e 3 della legge
3 luglio 1998, n. 210, dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 ottobre
2000,  e  del regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale
docente  e  ricercatore,  emanato  con  decreto  rettorale n. 428 del
31 maggio  1999,  si comunica che presso l'Universita' degli studi di
Udine  e'  vacante  un  posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, come segue:
      facolta' di scienze della formazione:
        un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
per   il   settore  scientifico-disciplinare  M-PSI/08  -  Psicologia
clinica,  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione primaria,
facolta' di scienze della formazione.
    In  conformita'  con  il  regolamento  di  Ateneo  concernente il
reclutamento  del  personale  docente  e ricercatore, la tipologia di
impegno richiesto in ambito scientifico e didattico e' la seguente:
      in  ambito  scientifico  e'  interesse della facolta' che siano
sviluppate  ricerche  di  psicologia clinica applicata ai problemi di
apprendimento in soggetti in eta' evolutiva e in quelli disabili;
      nell'ambito didattico al docente saranno affidate le discipline
del settore M-PSI/08 e di settori affini.
    Il    candidato   dovra',   altresi',   assicurare   la   propria
collaborazione  nelle  attivita'  di tutorato e orientamento a favore
degli studenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del
regolamento didattico d'ateneo.
      2.  Gli  aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno
inviare  direttamente  al  preside  della  facolta'  di scienze della
formazione,  entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre
dal  giorno  successivo  alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i seguenti documenti:
      a) domanda;
      b) curriculum;
      c) eventuali  titoli  di  operosita'  didattica,  scientifica e
organizzativa;
      d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.
    3.  L'eventuale  valutazione  comparativa avverra' sulla base dei
seguenti elementi:
      a) curriculum;
      b) titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa;
      c) pubblicazioni scientifiche.
    4.  Nella  domanda  di  trasferimento l'aspirante deve dichiarare
espressamente  di  aver prestato servizio da almeno un triennio nella
sede universitaria di provenienza.
    5.  I professori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere
stabilmente   nella   regione  sede  dell'universita'  e  a  svolgere
l'attivita'    didattica    che    la   facolta'   assegnera'   loro,
compatibilmente con il regime di impegno prescelto.
    L'obbligo  della  residenza  si  intende  assolto nell'ambito del
territorio  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  delle province
contermini  ai  sensi  di  quanto  previsto  dagli articoli 7 e 8 del
regolamento  generale  d'Ateneo;  eventuali  deroghe  potranno essere
concesse soltanto per il primo anno di servizio.
    6.  Il  decreto  rettorale che bandisce la vacanza e' disponibile
per            via            telematica            al           sito
http://web.uniud.it/ripe/trasferimenti/index.html