IL RETTORE Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, commi 2, 3 e 4, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel corso di laurea in scienze della formazione primaria; Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998, art. 1, comma 4, che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di personale docente della scuola materna ed elementare per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito del corso di laurea in scienze della formazione primaria; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea in scienze della formazione primaria presso la facolta' di scienze della formazione, di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche materne ed elementari con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche; Visti i criteri generali determinati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, per la valutazione comparativa degli aspiranti, cosi' come riportati nell'allegato D al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 2 dicembre 1998; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2001 prot. n. 9342, che assegna per il biennio scolastico 2001/2002 e 2002/2003 sessantotto posti per l'utilizzo a tempo parziale di docenti per il tirocinio nel corso di laurea in scienze della formazione primaria; Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze della formazione in data 9 maggio 2001; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' indetto un concorso, per titoli ed esami, per i seguenti profili professionali: a) ventidue posti di personale educativo delle istituzioni educative statali in posizione di semiesonero (tempo parziale) biennale, di cui quattordici di scuola materna, utilizzabili dall'anno accademico 2001/2002, e otto di scuola elementare, utilizzabili dall'anno accademico 2001/2002; b) quattro posti di docenti della scuola elementare in posizione di esonero totale (tempo pieno) quadriennale, di cui tre utilizzabili dall'anno accademico 2001/2002, ed uno utilizzabile dall'anno accademico 2002/2003; 2. Per la sede di Reggio Emilia saranno utilizzati quattro esoneri parziali di cui tre per la scuola materna ed uno per la scuola elementare; 3. Il personale utilizzato per la prima volta nell'anno accademico 2001/2002 lo sara' per una durata biennale, e risultera', salvo modifiche normative intervenute, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, previa decisione favorevole dell'organismo preposto.