IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  sullo  stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
del'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24  dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n.  411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n.
62,  che  approva il regolamento concernente i criteri e le modalita'
per  l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche', la durata
dei  corsi  allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  1o  febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Vista   la   legge   3   maggio  1989,  n.  167,  concernente  il
riconoscimento  della  laurea in odontoiatria ai fini dell'ammissione
ai   corsi  allievi  ufficiali  di  complemento  dei  Corpi  sanitari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto  a  quattordici  mesi  la  ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1, comma 97,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 22 aprile 1999, n.
188,  concernente  il  regolamento recante norme per l'individuazione
dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento    del   personale   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2000,  emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n.  380,  che  non  prevede  per l'anno 2001 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge  20  ottobre  1999,  n. 380, concernente il regolamento recante
norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare, con
annesso  elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19  aprile  2000  della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  in
particolare l'art. 34;
    Tenuto  conto  che  in  attesa  dell'emanazione  del  decreto del
Ministro  della  difesa  di cui all'art. 34, comma 2, del sopracitato
decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, che ne disciplinera' le
modalita'  di  reclutamento, e' necessario continuare a prevedere che
gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri vengano tratti
dai  giovani  ammessi  alla  frequenza dei corsi allievi ufficiali di
complemento dell'Esercito;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445,  concernente  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono   indetti   i   seguenti  concorsi  per  l'ammissione  di
milleduecentonovantanove   giovani   ai   sottonotati  corsi  allievi
ufficiali  di  complemento  (AUC) per il conseguimento della nomina a
sottotenente di complemento delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, con
il  numero di posti e con le date di inizio a fianco di ciascun corso
indicati:
      a) Armi    di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,
trasmissioni,    Arma   dei   trasporti   e   materiali,   Corpo   di
amministrazione  e  di commissariato dell'Esercito (AUC Armi varie) e
Arma dei carabinieri:
        (1)   186o   corso:   centonovantaquattro   posti,   di   cui
cinquantacinque  nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 9 gennaio
2002;
        (2) 187o    corso:    centonovantaquattro   posti,   di   cui
cinquantacinque  nell'Arma  dei carabinieri - incorporazione 3 aprile
2002;
        (3) 188o    corso    centonovantaquattro    posti,   di   cui
cinquantacinque  nell'Arma  dei carabinieri - incorporazione 3 luglio
2002;
        (4) 189o    corso:    centonovantaquattro   posti,   di   cui
cinquantacinque  nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 2 ottobre
2002;
        b) Corpo degli ingegneri dell'Esercito (AUC Corpo ingegneri):
        (1)  110o  corso:  quaranta  posti - incorporazione 9 gennaio
2002;
        (2)  111o  corso:  quaranta  posti  - incorporazione 3 aprile
2002;
        (3)  112o  corso:  quaranta  posti  - incorporazione 3 luglio
2002;
        (4)  113o  corso:  quaranta  posti - incorporazione 2 ottobre
2002.
    Il  numero  dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in  base  al  possesso dei diplomi di laurea sottoindicati, ovvero di
quelli corrispondenti indicati al successivo art. 2, comma 1, lettera
e) (2):

=====================================================================
                         |110° corso|111° corso|112° corso|113° corso
=====================================================================
   ingegneria chimica    |     2    |     2    |     2    |     1
---------------------------------------------------------------------
    ingegneria civile    |     3    |     3    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
    ingegneria edile     |     1    |     1    |    -     |     1
---------------------------------------------------------------------
 ingegneria elettronica  |    10    |    11    |    11    |    11
---------------------------------------------------------------------
  ingegneria elettrica   |     2    |     1    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
  ingegneria meccanica   |    12    |    12    |    12    |    12
---------------------------------------------------------------------
 ingegneria informatica  |     4    |     4    |     4    |     4
---------------------------------------------------------------------
 ingegneria aeronautica  |     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
   ingegneria nucleare   |     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
    chimica e chimica    |          |          |          |
       industriale       |     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
         fisica          |     1    |     1    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
       matematica        |     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
scienze dell'informazione|     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
        Totale .....     |    40    |    40    |    40    |    40

      c) Corpo    sanitario   dell'Esercito   (medici,   odontoiatri,
              chimici-farmacisti e veterinari) (AUC Corpo sanitario):
        (1) 139o   corso   -   posti:   novantasette   medici,  dieci
odontoiatri,   tre   chimici-farmacisti   e   undici   veterinari   -
incorporazione 9 gennaio 2002;
        (2) 140o   corso   -   posti:   novantasette   medici,  dieci
odontoiatri,   tre   chimici-farmacisti   e   undici   veterinari   -
incorporazione 22 maggio 2002;
        (3) 141o   corso   -   posti   novantasette   medici,   dieci
odontoiatri,   tre   chimici-farmacisti   e   undici   veterinari   -
incorporazione 2 ottobre 2002.
    2. Il  numero  dei  posti  disponibili  per  ciascun  corso  e la
ripartizione  per  Armi/Corpo  e  specialita'  nonche'  per titolo di
studio   posseduto   di  cui  al  comma  precedente  potranno  subire
modificazioni   fino   alla   data  di  approvazione  della  relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali di complemento.
    3. Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 3, del decreto ministeriale 11
febbraio  1988,  n.  62,  citato  nelle  premesse, il Ministero della
difesa  ha  facolta'  di  sopprimere  qualsiasi  corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.