IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e del'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche', la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e successive modificazioni; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 3 maggio 1989, n. 167, concernente il riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di complemento; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2001 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Esercito; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in particolare l'art. 34; Tenuto conto che in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 34, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ne disciplinera' le modalita' di reclutamento, e' necessario continuare a prevedere che gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri vengano tratti dai giovani ammessi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di milleduecentonovantanove giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (AUC) per il conseguimento della nomina a sottotenente di complemento delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, con il numero di posti e con le date di inizio a fianco di ciascun corso indicati: a) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Arma dei trasporti e materiali, Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito (AUC Armi varie) e Arma dei carabinieri: (1) 186o corso: centonovantaquattro posti, di cui cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 9 gennaio 2002; (2) 187o corso: centonovantaquattro posti, di cui cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 3 aprile 2002; (3) 188o corso centonovantaquattro posti, di cui cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 3 luglio 2002; (4) 189o corso: centonovantaquattro posti, di cui cinquantacinque nell'Arma dei carabinieri - incorporazione 2 ottobre 2002; b) Corpo degli ingegneri dell'Esercito (AUC Corpo ingegneri): (1) 110o corso: quaranta posti - incorporazione 9 gennaio 2002; (2) 111o corso: quaranta posti - incorporazione 3 aprile 2002; (3) 112o corso: quaranta posti - incorporazione 3 luglio 2002; (4) 113o corso: quaranta posti - incorporazione 2 ottobre 2002. Il numero dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito in base al possesso dei diplomi di laurea sottoindicati, ovvero di quelli corrispondenti indicati al successivo art. 2, comma 1, lettera e) (2): ===================================================================== |110° corso|111° corso|112° corso|113° corso ===================================================================== ingegneria chimica | 2 | 2 | 2 | 1 --------------------------------------------------------------------- ingegneria civile | 3 | 3 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- ingegneria edile | 1 | 1 | - | 1 --------------------------------------------------------------------- ingegneria elettronica | 10 | 11 | 11 | 11 --------------------------------------------------------------------- ingegneria elettrica | 2 | 1 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- ingegneria meccanica | 12 | 12 | 12 | 12 --------------------------------------------------------------------- ingegneria informatica | 4 | 4 | 4 | 4 --------------------------------------------------------------------- ingegneria aeronautica | 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- ingegneria nucleare | 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- chimica e chimica | | | | industriale | 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- fisica | 1 | 1 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- matematica | 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- scienze dell'informazione| 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- Totale ..... | 40 | 40 | 40 | 40 c) Corpo sanitario dell'Esercito (medici, odontoiatri, chimici-farmacisti e veterinari) (AUC Corpo sanitario): (1) 139o corso - posti: novantasette medici, dieci odontoiatri, tre chimici-farmacisti e undici veterinari - incorporazione 9 gennaio 2002; (2) 140o corso - posti: novantasette medici, dieci odontoiatri, tre chimici-farmacisti e undici veterinari - incorporazione 22 maggio 2002; (3) 141o corso - posti novantasette medici, dieci odontoiatri, tre chimici-farmacisti e undici veterinari - incorporazione 2 ottobre 2002. 2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso e la ripartizione per Armi/Corpo e specialita' nonche' per titolo di studio posseduto di cui al comma precedente potranno subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.