IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                         di concerto con il
                      MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  l'art.  117,  commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e le successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per  uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
    Visto   il   decreto   del   Ministro  dell'universita',  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre  1999,  n.  537, concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
    Visto   il   decreto   del   Ministro  dell'universita',  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
in  data  6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del   decreto  n. 537  del  1999,  e'  stato  individuato  il  numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002;
    Visto   il   decreto   del   Ministro  dell'universita',  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
dell'8  giugno  2001,  con  il  quale  e'  stato  indetto il concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame,  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  per  le  professioni  legali  per l'anno accademico
2001-2002;
    Preso  atto  delle difficolta' organizzative prospettate da molte
universita'  ai  fini di un corretto espletamento della prova e della
costituzione dei competenti organi direttivi delle scuole;
    Ritenuta  pertanto  la  necessita'  e  l'urgenza  di  differire i
termini  previsti  dal  richiamato  decreto  8  giugno 2001 e di dare
ulteriori  disposizioni  intese  a  garantire  l'adozione  di criteri
omogenei per l'espletamento degli adempimenti previsti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  La  data del 16 ottobre 2001 prevista dall'art. 1, comma 3, e
dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  8  giugno  2001  citato nelle
premesse,  e'  differita  al  18 dicembre 2001. Allo stesso, comma 1,
dell'art.  2  la  data del 21 settembre, termine per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  e' differita al 12
ottobre 2001.