IL RETTORE Vista la legge 2 dicembre 1991 n. 390, concernente le norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare gli articoli 4 e 17; Vista la nota ministeriale n. 3566 del 23 maggio 1992, che, tra l'altro, stabilisce i termini procedurali per l'assegnazione delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria, di cui alla precitata legge n. 390/1991; Visto il "Regolamento per il conferimento e la conferma delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria" emanato con decreto rettorale n. 3068/s del 25 gennaio 1994, su conforme delibera del senato accademico in data 13 luglio 1994, e successive modificazioni; Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 30 luglio 1996 con la quale viene stabilito che il criterio assunto per la distribuzione delle trentuno borse per l'anno accademico 1996/1997 con graduatoria unica e ripartite tra i diversi corsi di studio con un massimale di sei borse per ciascuna facolta', valga anche per gli anni accademici successivi; Accertata la disponibilita' di bilancio per l'anno 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che stabilisce il principio dell'uniformita' di trattamento degli studenti universitari in materia di diritto allo studio. Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 1997, in particolare l'art. 2 che detta norme in materia di borse incentivanti. Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 2001/2002 e' indetto un concorso per titoli per l'attribuzione di trentuno borse di studio di durata annuale, rinnovabili per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici piu' un semestre, dell'importo di L. 6.000.000 cadauna - Euro 3.098,74, per l'incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria, ripartite tra i diversi corsi di laurea e laurea specialistica a ciclo unico, con un massimale di sei borse di studio per ciascuna facolta'.