IL DIRETTORE

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
doganale  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 23
gennaio  1973,  n. 43, e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che
dettano  norme relative agli esami per il conseguimento della patente
di spedizioniere doganale;
    Visto  l'art. 126  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
18 febbraio  1971,  n. 18,  modificato  dalla  legge  10 aprile 1974,
n. 123;
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che  e'  decorso  il  periodo  di tempo di tre anni,
previsto  dall'art. 50,  primo  comma,  del  menzionato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 43,  dai  precedenti  esami  per il
conseguimento  della  patente  di spedizioniere doganale, indetti con
decreto  direttoriale  12 dicembre  1996  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 7 gennaio 1997;

                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
    Sono  indetti  gli  esami  per  il conseguimento della patente di
spedizioniere   doganale,  ai  sensi  dell'art. 50  del  testo  delle
disposizioni legislative in materia doganale.