IL DIRETTORE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale; Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato dalla legge 10 aprile 1974, n. 123; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che e' decorso il periodo di tempo di tre anni, previsto dall'art. 50, primo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, dai precedenti esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con decreto direttoriale 12 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 7 gennaio 1997; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 50 del testo delle disposizioni legislative in materia doganale.