IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernenti  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista   la   legge   15 maggio   1997,   n. 127,   e   successive
modificazioni-integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numeri 444 e 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
dei  sovrintendenti  dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
mille posti vacanti, da ricoprire mediante due distinti concorsi, nel
limite  del 70% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno
per  titoli  riservato  agli  appuntati scelti per l'ammissione ad un
corso  di  aggiornamento  e formazione professionale, della durata di
tre  mesi,  che si conclude con un esame orale, e, nel limite del 30%
dei  posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli ed
esame  scritto,  riservato  agli appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri  scelti  ed  ai  carabinieri  in  servizio permanente con
almeno  sette  anni  di  servizio,  previo  superamento  del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
    Considerato  che  gli  appuntati  scelti possono partecipare, per
ciascun  anno,  ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  interno,  per  titoli,  riservato agli
appuntati  scelti, per l'ammissione al primo corso di aggiornamento e
formazione  professionale  di  settecento  allievi vicebrigadieri del
ruolo  sovrintendenti  dell'Arma  dei carabinieri, di cui diciassette
riservati  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo
previsto  dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.