IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernenti  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista   la   legge   15 maggio   1997,   n. 127,   e   successive
modificazioni/integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numeri 444 e 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
dei  sovrintendenti  dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
mille posti vacanti, da ricoprire mediante due distinti concorsi, nel
limite del 70% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno,
per  titoli,  riservato  agli appuntati scelti per l'ammissione ad un
corso  di  aggiornamento  e formazione professionale, della durata di
tre  mesi,  che si conclude con un esame orale, e, nel limite del 30%
dei  postidisponibili,  attraverso un concorso interno, per titoli ed
esame  scritto,  riservato  agli appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri  scelti  ed  ai  carabinieri  in  servizio permanente con
almeno  sette  anni  di  servizio,  previo  superamento  del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
    Considerato  che  gli  appuntati  scelti possono partecipare, per
ciascun  anno,  ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  interno,  per titoli ed esame scritto,
riservato  agli  appuntati  scelti,  appuntati,  carabinieri scelti e
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per  l'ammissione  al  settimo  corso trimestrale di trecento allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui  otto  riservati  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo  previsto  dall'art. 4  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
    Gli  eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino alla
data  d'inizio  del  relativo  corso, ai concorrenti partecipanti per
l'ammissione al primo corso trimestrale di aggiornamento e formazione
professionale,  idonei  ma  esuberanti,  in  relazione  ai rispettivi
punteggi conseguiti.