IL DIRETTORE GENERALE della protezione civile e dei servizi anticendi Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 14 maggio 1958, n. 251, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi; Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunita' uomo-donna; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, riguardante il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997 sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 187, recante norme per la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Considerato che l'amministrazione in data 17 aprile 2000 ha richiesto alla funzione pubblica l'autorizzazione ad avviare le procedure di reclutamento per trentaquattro posti di ispettore antincendi area funzionale C, posizione C1, settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000 con il quale e' stata concessa la relativa autorizzazione; Considerato che dei predetti trentaquattro posti dieci sono riservati alle procedure di mobilita' orizzontale; Visto il C.C.N.L. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al biennio 1998-2001 e in particolare l'art. 27, quinto comma, che prevede che tutte le procedure selettive e concorsuali anche interne all'amministrazione, gia' programmate o in corso alla data di entrata in vigore del contratto in questione sono portate a compimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Considerato che risultano disponibili ventiquattro posti nel profilo di ispettore antincendi area funzionale C; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti nel profilo professionale di ispettore antincendi, area funzionale C, posizione C1, settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi. Il 30% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei. I predetti posti sono cosi' suddivisi: A) otto sono riservati a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura; B) dodici sono riservati a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria chimica; C) quattro sono riservati a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria nucleare.