IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Vista  la  legge  23 aprile  1959, n. 189, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
    Visto   il  regolamento  organico  per  la  Guardia  di  finanza,
approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
    Vista   la   legge   23 agosto  1988,  n. 370,  contenente  norme
sull'esenzione  dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n. 1088,  e  successive modificazioni, contenente norme regolamentari
sull'avanzamento  dei  sottufficiali degli appuntati e dei finanzieri
della Guardia di finanza;
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  ed  in
particolare l'art. 70;
    Vista   la   legge   31 luglio  1954,  n. 599,  sullo  stato  dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa,
con  modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957,
n. 260;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   contenente   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  che  detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  concernente  il nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche
ed  integrazioni,  concernente  la  "Tutela  delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni,   concernente   misure   urgenti   per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  concernente  la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  riguardante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 142  del  23 aprile  1999,
concernente l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile e nel Corpo
della  Guardia  di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede,  tra  l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
    Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 in data
1  giugno 2000 concernente le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3,  comma  4,  del  decreto  ministeriale  17 maggio  2000,
concernente   il   "Regolamento   recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
26 giugno   2000,   n. 227,   concernente   "Regolamento  recante  la
fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo
della Guardia di finanza";
    Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 391/00 in data
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  dell'art. 26  della  legge  1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte  in  cui,  rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze  di  polizia  al  possesso  delle qualita' morali e di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria,
prevede  che  siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze  di  polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il
primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)";
    Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 67, recante
"Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza";
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto  ministeriale 10 aprile 2001, che definisce le
categorie  e  le aliquote per il reclutamento del personale femminile
nella Guardia di finanza per l'anno 2001;
    Vista la determinazione del comandante generale n. 169909 in data
30 maggio  2001 concernente i requisiti necessari per il mantenimento
delle specializzazioni del contingente di mare;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione  al  settantaquattresimo corso di reclutamento presso la
scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di:
      a) 230 allievi marescialli per il contingente ordinario;
      b) 50  allievi marescialli per il contingente di mare suddivisi
nelle seguenti categorie di specializzazioni:
        n. 20 nocchieri A.C.;
        n. 5 radiomontatori-radarmontatori;
        n. 5 furieri;
        n. 20 motoristi navali.
    L'aliquota  massima  di personale di sesso femminile da arruolare
ai  sensi  del  decreto ministeriale del 10 aprile 2001 (40% di 280 =
112 unita) e' prevista solo per il contingente ordinario.
    N.  15 dei 230 posti per il contingente ordinario sono riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  art. 2,  a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto d'istruzione secondaria
di secondo grado.
    N. 10   dei   20   posti  per  il  contingente  di  mare  per  la
specializzazione  di  motorista  navale  sono riservati ai graduati e
finanzieri  in  possesso  dei  requisiti di cui al successivo art. 2,
comma  primo,  n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il
corso  per motoristi navali presso la Scuola nautica della Guardia di
finanza,   se  qualificati  meritevoli  dal  comandante  regionale  o
equiparato  sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchicamente  sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla  base  dei  requisiti  di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 199.  I  militari  in  possesso dei
suddetti  requisiti  possono  essere  ammessi, a domanda, al corso di
reclutamento  di  cui  al  primo  comma,  lettera  b),  del  presente
articolo,  con  esonero  dal  relativo  concorso;  a tal fine i posti
disponibili  sono  assegnati  ai  militari  giudicati  meritevoli che
abbiano   conseguito   la   specializzazione   di   motorista  navale
con maggior  punteggio  di  merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero,  a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita'
di  grado  e'  prevalente  la maggiore  anzianita'  di  servizio e, a
parita' della stessa, la maggiore eta'.
    La  specializzazione  di  motorista  navale deve essere posseduta
alla  data  di  scadenza  dei  termini  di cui al successivo art. 3 e
conservata fino al termine del concorso.
    La  partecipazione  al concorso di cui al precedente quarto comma
non e' ammessa per piu' di due volte.
    Ai   sensi   dell'art. 35,   comma  2,  del  decreto  legislativo
n. 199/1995  i posti non coperti saranno devoluti in aumento a quelli
previsti  per  il  concorso  di  cui  al primo comma, lettera b), del
succitato   articolo  secondo  le  percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      test culturali di livello;
      accertamento dell'idoneita' fisica;
      prova scritta di composizione italiana;
      accertamenti dell'idoneita' attitudinale;
      prova orale di cultura generale;
      esame  facoltativo  di  lingue estere, consistente in una prova
scritta ed in una orale;
      prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
    Il  corso  di  reclutamento  avra'  inizio  alla  data  che sara'
stabilita  dal  comando generale della Guardia di finanza ed avra' la
durata  di  due  anni  scolastici,  al  termine dei quali gli allievi
dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.