IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente norme sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali degli appuntati e dei finanzieri della Guardia di finanza; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visto il decreto ministeriale n. 142 del 23 aprile 1999, concernente l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 in data 1 giugno 2000 concernente le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227, concernente "Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo della Guardia di finanza"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/00 in data 28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)"; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2001, che definisce le categorie e le aliquote per il reclutamento del personale femminile nella Guardia di finanza per l'anno 2001; Vista la determinazione del comandante generale n. 169909 in data 30 maggio 2001 concernente i requisiti necessari per il mantenimento delle specializzazioni del contingente di mare; Determina: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al settantaquattresimo corso di reclutamento presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di: a) 230 allievi marescialli per il contingente ordinario; b) 50 allievi marescialli per il contingente di mare suddivisi nelle seguenti categorie di specializzazioni: n. 20 nocchieri A.C.; n. 5 radiomontatori-radarmontatori; n. 5 furieri; n. 20 motoristi navali. L'aliquota massima di personale di sesso femminile da arruolare ai sensi del decreto ministeriale del 10 aprile 2001 (40% di 280 = 112 unita) e' prevista solo per il contingente ordinario. N. 15 dei 230 posti per il contingente ordinario sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado. N. 10 dei 20 posti per il contingente di mare per la specializzazione di motorista navale sono riservati ai graduati e finanzieri in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, comma primo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dal comandante regionale o equiparato sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchicamente sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di reclutamento di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, con esonero dal relativo concorso; a tal fine i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'. La specializzazione di motorista navale deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3 e conservata fino al termine del concorso. La partecipazione al concorso di cui al precedente quarto comma non e' ammessa per piu' di due volte. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 199/1995 i posti non coperti saranno devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al primo comma, lettera b), del succitato articolo secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito. Lo svolgimento del concorso prevede: test culturali di livello; accertamento dell'idoneita' fisica; prova scritta di composizione italiana; accertamenti dell'idoneita' attitudinale; prova orale di cultura generale; esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale; prova facoltativa di conoscenza dell'informatica. Il corso di reclutamento avra' inizio alla data che sara' stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avra' la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.