IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  13  giugno 1957, concernente il
regolamento interno dell'Accademia navale e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento
dell'aviazione antisommergibile;
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
    Vista  la  legge  19  maggio  1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge  13  dicembre  1986,  n.  874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1  febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18  aprile  1990,  concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea,
pubblicato   nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
    Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali  di  complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa  in  materia  di  reclutamento,  stato ed avanzamento degli
ufficiali  piloti  di  complemento  del Corpo di stato maggiore della
Marina militare;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n.  511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri, limiti di altezza per gli ufficiali piloti
della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  al  servizio  militare,  che prevede, tra l'altro, che, in
relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26   aprile  2000,  recante
integrazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  18 aprile 1990,
concernente  l'approvazione  del  nuovo  elenco  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di
navigazione aerea;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445,  concernente  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  settembre  2001,  emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n.  380, che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota percentuale
massima  di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno
2002  quale  allievo  ufficiale  pilota  di  complemento della Marina
militare;
    Ravvisata  l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per  l'ammissione  di  allievi  ufficiali piloti di complemento della
Marina  militare  ad un corso di pilotaggio aereo sia per concorrenti
di sesso maschile che femminile;
    Ravvisata   l'opportunita'   che   venga   svolta  una  prova  di
preselezione  da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive  prove  di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua
inglese  di  un  numero  di  concorrenti non superiore a dodici volte
quello  dei  posti  messi  a  concorso  offra  adeguate  garanzie  di
selezione;
    Considerato  che,  nel  rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui   al  sopracitato  decreto  ministeriale  6  settembre  2001,  e'
opportuno  prevedere  che  tra  i  concorrenti  di sesso femminile da
ammettere  alle  successive  prove nel numero sopraindicato quelli di
sesso femminile non superino detta aliquota massima;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di  trentuno  allievi  ufficiali  piloti  di complemento della Marina
militare  ad  un  corso di pilotaggio aereo, da assegnare al Corpo di
stato  maggiore  ed  al  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  con le
modalita' di cui al successivo art. 12, comma 5, con obbligo di ferma
di anni dodici.
    2. Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia  di sesso
maschile   che   femminile.  Tuttavia  il  numero  massimo  di  posti
disponibili  per  i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base
all'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale 6 settembre
2001, citato nelle premesse, e' di sei posti.
    Pertanto,  in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere  ammessi  al  corso di pilotaggio in numero superiore a quello
indicato.
    3. L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  sospendere o
rinviare  il  concorso,  in qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.