Decreto ministeriale n. 150 del 10 ottobre 2001


                             IL MINISTRO

    Vista  la  legge  3 maggio 1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
    Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n. 144,  art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola  per il quadriennio 1994-1997, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola  per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
    Visto   il   decreto   ministeriale   13 dicembre   2000,  n. 430
"Regolamento  recante  norme  sulle  modalita'  di conferimento delle
supplenze  al  personale  amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi
dell'art. 4  della  legge  3 maggio  1999,  n. 124", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
    Vista  la legge 20 agosto 2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  del  21 agosto  2001 e la correlata circolare ministeriale
10 agosto 2001, n. 136;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Domanda di inserimento - Requisiti

    1.1  E' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o
di  circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.
    1.2  Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non
e'  istituita  la  terza  fascia  delle  graduatorie di istituto o di
circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono
mediante   gli   uffici   provinciali  del  lavoro  cui  i  dirigenti
scolastici,  segnalando  il  contingente  di  personale da avviare al
lavoro,  dovranno  anche  precisare il titolo di studio richiesto per
l'accesso (licenza media) e l'applicabilita' delle riserve di legge a
favore  degli  addetti  ai  lavori  socialmente  utili e ai lavori di
pubblica utilita' (legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni).
    1.3  Per  essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di
circolo  o  di  istituto per il profilo di assistente amministrativo,
assistente   tecnico,   cuoco,  infermiere  e  guardarobiere  occorre
produrre   domanda  di  inserimento  utilizzando  l'apposito  modello
(allegato D), secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2
e 3.
    Non  possono  produrre  domanda  di  inserimento  e, se prodotta,
questa  e'  del  tutto  nulla,  coloro  che,  per il medesimo profilo
professionale,  sono  gia'  inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli
elenchi  provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle
attivita'  didattiche,  nelle  graduatorie  di istituto della prima o
seconda  fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con
riserva  fino  allo  scioglimento della medesima e coloro che abbiano
prodotto  domanda  di  inserimento  in attesa del completamento della
procedura.
    Sono   cancellati   dalla   corrispondente   terza  fascia  delle
graduatorie  di  circolo  o  di  istituto  in cui siano gia' inseriti
coloro   che  conseguono,  per  il  medesimo  profilo  professionale,
l'inserimento  nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato,  oppure  negli  elenchi  provinciali per le supplenze,
oppure nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o di
istituto.
    1.4  I  requisiti  ed  i  titoli  valutabili ai fini del presente
decreto devono essere posseduti alla data della domanda.
    1.5  I  candidati devono essere in possesso del titolo di studio,
indicato  di  seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal
contratto  collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola per il
quadriennio  1998-2001,  pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999.
    Assistente amministrativo:
      1) diploma  di  qualifica  professionale ad indirizzo specifico
(addetto  alla  segreteria  d'azienda;  addetto  alla contabilita' di
azienda;  operatore della gestione aziendale; operatore della impresa
turistica);
      2) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica   specifica  per  i  servizi  del  campo  amministrativo  -
contabile,  rilasciato,  al  termine  di  corsi  regionali,  ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
      3) oppure  diploma  di  maturita'  che  consenta l'accesso agli
studi universitari.
    Assistente tecnico:
      1) diploma  di  qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
      2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
      3) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica  specifica,  rilasciato,  al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
      4) oppure  qualsiasi  diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche  aree  professionali,  che  consenta  l'accesso agli studi
universitari.
    La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla
tabella  di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di
presentazione  della  domanda.  Corrispondentemente  e'  definita  la
specificita'  degli attestati di qualifica di cui al precedente punto
3.
    Cuoco:
      1) diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
      2) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica  specifica,  rilasciato,  al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
    Infermiere:
      1) diploma di infermiere professionale.
     Guardarobiere:
      1) diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato da un istituto
professionale;
      2) oppure  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di
qualifica  specifica  rilasciato,  al  termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
    1.6  Per  coloro  che  al  1  settembre 1999 erano inseriti nelle
soppresse  graduatorie  provinciali per le supplenze, restano validi,
ai  fini  della  ammissione  per il medesimo profilo professionale, i
titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in
tali graduatorie.
    1.7  Gli  attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14
della   legge   n. 845/1978,   devono   essere  integrati  da  idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
    1.8   I  candidati  devono  essere,  altresi',  in  possesso  dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
      1) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      2) eta'  non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni
sessantacinque   (eta'   prevista   per   il  collocamento  a  riposo
d'ufficio);
      3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
      4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di   tutela  contenute  nell'art. 22  della  legge  n. 104/1992,  che
l'amministrazione  ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di  controllo  nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
      5) per  i  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di leva,
posizione  regolare  nei  confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174  i  cittadini  degli Stati membri
dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
    Non possono partecipare alla procedura in esame:
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da un impiego
presso  la  pubblica  amministrazione,  per aver conseguito l'impiego
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
      d) coloro  che  si  trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
      e) coloro  che  siano  temporaneamente inabilitati o interdetti
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
      f) i  dipendenti  dello  stato  o  di enti pubblici collocati a
riposo  in  applicazione  di  disposizioni di carattere transitorio o
speciale.