Decreto ministeriale n. 150 del 10 ottobre 2001 IL MINISTRO Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1994-1997, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 "Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001; Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2001 e la correlata circolare ministeriale 10 agosto 2001, n. 136; Decreta: Art. 1. Domanda di inserimento - Requisiti 1.1 E' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere. 1.2 Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non e' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono mediante gli uffici provinciali del lavoro cui i dirigenti scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al lavoro, dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per l'accesso (licenza media) e l'applicabilita' delle riserve di legge a favore degli addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilita' (legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni). 1.3 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere occorre produrre domanda di inserimento utilizzando l'apposito modello (allegato D), secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. Non possono produrre domanda di inserimento e, se prodotta, questa e' del tutto nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono gia' inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle attivita' didattiche, nelle graduatorie di istituto della prima o seconda fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con riserva fino allo scioglimento della medesima e coloro che abbiano prodotto domanda di inserimento in attesa del completamento della procedura. Sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto in cui siano gia' inseriti coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure negli elenchi provinciali per le supplenze, oppure nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. 1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data della domanda. 1.5 I candidati devono essere in possesso del titolo di studio, indicato di seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999. Assistente amministrativo: 1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica); 2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978; 3) oppure diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari. Assistente tecnico: 1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico; 2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico; 3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978; 4) oppure qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari. La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente e' definita la specificita' degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3. Cuoco: 1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero; 2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. Infermiere: 1) diploma di infermiere professionale. Guardarobiere: 1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale; 2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978. 1.6 Per coloro che al 1 settembre 1999 erano inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, restano validi, ai fini della ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali graduatorie. 1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio. 1.8 I candidati devono essere, altresi', in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2) eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni sessantacinque (eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio); 3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali; 4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti; 5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996); Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Non possono partecipare alla procedura in esame: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso); d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione; f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.