IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Universita'; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1983; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto deI Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ed in particolare l'art. 33; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, ed in particolare l'art. 3 primo comma; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in particolare l'art. 2, comma 3; Visto il decreto rettorale n. 886 del 28 luglio 1995; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 1, commi 4 e 31; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"; Visto il decreto rettorale del 28 febbraio 1997 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria modificato con decreto rettorale del 27 novembre 1998; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto rettorale n. 947 del 4 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1 agosto 1997, con il quale e' stato emanato il regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con il quale e' stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto universita' in data 9 agosto 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 22 settembre 2000 - serie generale; Considerato che alla luce delle nuove disposizioni del succitato C.C.N.L. sono in atto le procedure di modifica del regolamento di Ateneo per l'accesso a posti di personale tecnico e amministrativo emanato con decreto rettorale n. 1369 del 5 ottobre 1999; Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Visto il decreto direttoriale n. 1128 del 25 settembre 2000 con il quale il sig. Vitelli Armando Luigi, inquadrato nella VI qualifica funzionale, area dei servizi generali tecnici ed ausiliari con il profilo professionale di assistente di ufficio tecnico, cessa dal servizio perche' dimissionario; Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tale posto mediante l'indizione di un apposito bando di concorso pubblico; Vista la nota del 9 febbraio 2001 con la quale il direttore dell'orto botanico chiede di bandire il concorso pubblico, per esami, per il suddetto posto lasciato vacante; Accertata l'inesistenza di graduatorie utili; Preso atto che il suddetto posto gode della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Esaminato ogni opportuno elemento; Decreta: Art. 1. Numero posti E' indetto il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato, di personale di categoria C - posizione economica C1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell'orto botanico dell'Universita' degli studi della Calabria. Ai sensi della legge 1 aprile 1991, n. 125, l'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.