IL DIRETTORE GENERALE
                             di concerto
                     CON IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento
della Regia Marina" e successive modificazioni;
    Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "Testo
unico  delle  disposizioni  legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo   reali   equipaggi   marittimi   e   lo  stato  giuridico  dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
    Visto il regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, concernente
"Modifiche  all'ordinamento  del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina,  e  dell'Aeronautica" e
successive modificazioni;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Visti  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di   firme"   e   il  decreto  ministeriale  8 luglio  1991,  n. 405,
concernente il relativo regolamento di esecuzione;
    Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza";
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista  la  legge 10 maggio 1983 n. 212 e successive modificazioni
recante  "Norme  sul  reclutamento,  gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di Finanza";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958  recante  "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 23 marzo   1995,   concernente  "Determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Visto   il   decreto   legislativo  del  12 maggio  1995  n. 196,
concernente  "Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992,  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
"Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'amministrazione della Difesa";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni";
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  13 marzo 1998, concernente
"Norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli
della Marina Militare" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente  "Regolamento  di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto   il   decreto   ministeriale  26 marzo  1999,  concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente "Regolamento recante modificazioni
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411,  relativo  ai  limiti  di  altezza  per  la partecipazione ai
concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
per l'idoneita' al servizio militare;
    Viste  le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000,  della
direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  del  servizio  militare  e  per  delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale 24 luglio 2000,
n. 332,  con  la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato,
fra  l'altro,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui
include  tra  i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi
per  l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli
istituti  delle  scuole  di formazione, e tra i requisiti che debbono
essere  posseduti  all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino
al   transito   in  servizio  permanente  o  dell'acquisizione  della
qualifica di aspirante, l'essere senza prole;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2000 e
la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento
della   funzione   pubblica,   datata  12 ottobre  2000,  concernenti
autorizzazioni a bandire per l'anno 2000;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo  Marescialli  della Marina Militare e delle Capitanerie di
porto  sono disponibili quattrocentodieci posti vacanti da ricoprire,
ai  sensi  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per il 70%
corrispondente a duecentottantasette posti mediante concorso pubblico
e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e
per  il  restante  30%  corrispondente a centoventitre posti mediante
concorso  interno  aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai
quali   e'   riservata   un  terzo  di  detta  percentuale,  ed  agli
appartenenti  al  ruolo  dei  volontari in servizio permanente per la
rimanente   percentuale,   e   superamento   di   apposito  corso  di
qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
    Visti   i   fogli   n. UGP/l/95486/4/2   del   7 settembre  2000,
n. UGP/1/100237/4/2  del  20 settembre 2000 e n. UGP/1/111789/4/2 del
19 ottobre  2000,  dello Stato Maggiore Marina - Ufficio generale del
personale  concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del
concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione al quarto corso
biennale   (2001-2003)   di  duecentottantasette  posti  per  allievi
Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di porto;
    Tenuto  conto  che,  in  applicazione dell'art. 1, comma 6, della
gia'  citata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto    ministeriale    contenente   l'indicazione   dell'aliquota
percentuale  massima  di  personale  femminile che potra' accedere al
quarto  corso  biennale  (2001-2003) di formazione e specializzazione
della Marina Militare e delle Capitanerie di porto.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione    al    quarto    corso    biennale    (2001-2003)   di
duecentottantasette allievi marescialli della Marina militare e delle
Capitanerie di porto. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione
del  presente  bando  dovra'  intendersi  rivolta sia ai cittadini di
sesso maschile che femminile.
    L'aliquota  massima  di personale femminile da ammettere al corso
biennale  sara' definita con successivo decreto ministeriale ai sensi
della  legge  20 ottobre  1999, n. 380, la cui percentuale sara' resa
nota  nella  Gazzetta  Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 gennaio
2001.
    Le prove del concorso si articolano nelle seguenti fasi:
      1) prova di preselezione;
      2) accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
      3) accertamenti psico-fisici;
      4) accertamenti attitudinali;
      5) valutazione dei titoli.
    Resta   impregiudicata   per  l'amministrazione  la  facolta'  di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.