Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglo dei Ministri 24
settembre 1981;
    Vista  la  legge  14 agosto  1982,  n. 590,  che  ha istituito, a
partire dal 1o novembre 1982, l'Universita' degli studi di L'Aquila;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983,  relativo alla
normativa  concorsuale  per il reclutamento del personale non docente
universitario;
    Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio 1988, n. 534, recante
integrazioni e modificazioni a tale normativa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996
n. 693,  recante  modificazioni  al  predetto  decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Visto l'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Visto  il  D.D.A. n. 1399 del 3 giugno 2000 con il quale il posto
di collaboratore tecnico del settino livello retributivo funzionale -
area   funzionale  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria  -  resosi
disponibile  a  seguito  dell'inquadramento, ai sensi dell'art. 9 del
decreto-legge   24 novembre  1990,  n. 344,  convertito  nella  legge
23 gennaio  1991,  n. 21,  nel  superiore  profilo  professionale  di
funzionario   tecnico  di  una  dipendente,  e'  stato  assegnato  al
Dipartimento  di Discipline chirurgiche (oggi Dipartimento di scienze
chirurgiche);
    Visto  il  verbale  n. 6  del  25 luglio  2000  del Consiglio del
Dipartimento  di scienze chirurgiche con il quale e' stato deliberato
di  assegnare  il  citato  posto  all'Area dell'Anatomia umana per le
esigenze  legate  alla  didattica ed alla ricerca dell'intero settore
scientifico-disciplinare E09A;
    Visto  il  C.C.N.L.  stipulato in data 9 agosto 2000 del comparto
Universita' per il quadriennio normativo 1998/2001;
    Visto  in  particolare  l'art. 74 del predetto contratto il quale
stabilisce  che,  a  decorrere dalla predetta data del 9 agosto 2000,
sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al precedente C.C.N.L.
stipulato  il  21 maggio  1996  e  sostituite  da un nuovo sistema di
classificazione costituito da categorie ed aree;
    Visto  il  D.D.A.  n. 540  del  20  ottobre  2000 con il quale il
predetto  posto  vacante di collaboratore tecnico del Dipartimento di
scienze  chirurgiche  e'  stato  equiparato,  nel  nuovo  sistema  di
classificazione  del  personale,  come posto di categoria D dell'area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli  articoli 1, 2 e 3 della predetta legge 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1998, n. 387, che ha
dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei predetti
decreti legislativi 29/1993 e 80/1998;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Visto  il  decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista  la  legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetta  una  selezione pubblica, per esami e per titoli, per
l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di una unita' di categoria D -
area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed elaborazione dati - presso il
Dipartimento  di  scienze  chirurgiche  -  Area dell'anatomia umana -
dell'Universita' degli studi di L'Aquila.