In  esecuzione  della  deliberazione  del  Direttore  generale n.
1647/002A/2000  del  28 novembre 2000, e' indetto avviso pubblico per
l'attribuzione  di  un  incarico di direttore (ex dirigente medico di
struttura complessa) nella disciplina di psichiatria, unita' modulare
2 del dipartimento di salute mentale nella disciplina di psichiatria,
unita'   modulare  2  del  dipartimento  di  salute  mentale,  presso
l'azienda sanitaria locale n. 3 di Torino.
    Le   modalita'   di   attribuzione  del  presente  incarico  sono
disciplinate  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonche'
dal decreto 23 marzo 2000, n. 184.
                               Art. 1.

                     Requisiti per l'ammissione

    Possono  partecipare  all'avviso  coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      b) idoneita'  fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica  all'impiego,  con osservanza delle norme in tema di categorie
protette,  e'  effettuato  a cura dell'azienda sanitaria locale prima
dell'immissione  in  servizio.  Il  personale dipendente da pubbliche
amministrazioni  ed  il personale dipendente da istituti, ospedali ed
enti  di  cui  agli  articoli  25  e  26,  comma  1,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 761/1979, e' dispensato dalla visita
medica;
      c) iscrizione all'albo professionale;
      d) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina  (o  equipollente), e specializzazione nella disciplina (o
equipollente)  ovvero  anzianita'  di  servizio  di  dieci anni nella
disciplina.
    L'anzianita'  di  servizio  utile  deve  essere  maturata  presso
amministrazioni  pubbliche,  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,  istituti  o  cliniche  universitarie.  E'  valutato  il
servizio  non  di  ruolo  a  titolo  di  incarico,  di supplenza o in
qualita'  di  straordinario,  ad  esclusione  di  quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio   di   cui   al   settimo   comma  dell'articolo  unico  del
decreto-legge   23   dicembre   1978,   n.   817,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1979, n. 54. Nei certificati
di  servizio  devono  essere  indicate  le  posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati,  nonche'  le date iniziali e terminali dei relativi periodi
di attivita';
    E'  valutabile,  altresi', ai sensi del decreto 23 marzo 2000, n.
184,  nell'ambito  del  requisito  di anzianita' di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione dall'art. 5,
comma  1,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a
rapporto  orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.
Il   suddetto   servizio   e'  valutato  con  riferimento  all'orario
settimanale  svolto  rapportato  a quello dei medici dipendenti delle
aziende  sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo
competente,  devono  contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.
    Per  quanto  riguarda  la specializzazione si fa riferimento alle
tabelle  relative  alle  discipline  equipollenti  di  cui al decreto
ministeriale  30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio
e'  valutabile  per  la disciplina oggetto del rapporto convenzionale
con riferimento alla specializzazione in possesso;
      e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
      f)  attestato  di formazione manageriale. Fino all'espletamento
del   primo   corso   di  formazione  manageriale,  l'incarico  sara'
attribuito  senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo
entro  un  anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del
primo  corso,  attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
    Non   possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  prescritti  dovranno  essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine   stabilito   dal   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.