IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e 904; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo Forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministazione della Difesa; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze Armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo dei Vigili del Fuoco e nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, recante per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di Finanza; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1999, n. 295 recante il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di agente del Corpo Forestale dello Stato; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000 che delinea il profilo sanitario per l'idoneita' al servizio militare incondizionato; Considerato che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze Armate nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Acquisito l'assenso delle predette Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle disposizioni contenute nel presente decreto; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e destinatari 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'immissione di complessive 1901 unita' nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riservato: a) al personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbia gia' ultimato la ferma triennale senza demerito; b) al personale in ferma di leva prolungata che alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbia terminato, senza demerito, almeno la ferma triennale; c) al personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sia in servizio da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. Sono esclusi dal concorso i volontari in ferma breve, in servizio o in congedo, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 3. Per i vincitori provenienti dalle categorie di cui alle lettere a) e b) del, comma 1, sara' facolta' di ciascuna Forza di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, immetterli nelle carriere iniziali nell'anno 2001 o successivamente. 4. Per i vincitori provenienti dalla categoria di cui alla lettera c) del precedente, comma 1, l'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avverra' non prima del termine della ferma triennale trascorsa senza demerito. Pertanto i vincitori provenienti dalla citata categoria di cui alla lettera c) del, comma 1, saranno esclusi dalla suddetta immissione qualora, per qualsiasi ragione, interrompano la ferma di leva prolungata non completando i previsti tre anni calcolati dalla data di decorrenza giuridica. L'eventuale passaggio nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica, formalizzato con la notifica del dispaccio di nomina, prima del completamento del periodo di tre anni in ferma di leva prolungata, non realizza la condizione per il passaggio nei ruoli delle predette Forze di Polizia. Il predetto personale puo' comunque presentare formale rinuncia al passaggio nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica entro cinque giorni decorrenti dalla notifica del dispaccio di nomina in servizio permanente. 5. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: a) Arma dei Carabinieri: 900; b) Corpo della Guardia di Finanza: 600; c) Polizia di Stato: 298; d) Corpo Forestale dello Stato: 73; e) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 30. 6. I concorrenti possono presentare domanda per una sola delle predette Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 7. Non e' consentito presentare piu' di una domanda. 8. I concorrenti che, contravvenendo ai precedenti commi 6 e 7, esprimono piu' opzioni nella stessa domanda o che presentino piu' di una domanda, saranno esclusi dal concorso.