IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  1 aprile  1981,  n. 121,  concernente  il nuovo
ordinamento dell'amministazione della pubblica sicurezza e successive
modifiche   ed   integrazioni,  nonche'  i  relativi  regolamenti  di
attuazione  approvati  con  decreti  del  Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, n. 903 e 904;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Finanza e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio
1991,    n. 132,    concernente    il   regolamento   sui   requisiti
psico-attitudinali  di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai  ruoli  del  Corpo Forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale  del  Corpo  Forestale  dello Stato che espleta funzioni di
polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante nuovi limiti
di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia
e ad ufficiale del Corpo Forestale dello Stato;
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernente
l'ordinamento  del  personale  del  Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministazione della Difesa;
    Visto  l'art. 3,  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente  incentivi  per il reclutamento dei volontari nelle Forze
Armate  e  la  loro  successiva  immissione  nei ruoli delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  militare e civile, nel Corpo dei Vigili del
Fuoco e nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 196, recante
norme  sull'attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in   materia   di   riordino   dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze Armate;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed  avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei Carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di Finanza;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  regolamentare  l'immissione  dei
volontari   delle   Forze   Armate   nelle  amministrazioni  previste
dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante
il  regolamento  concernente la disciplina relativa al limite di eta'
per  l'accesso  al  profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 aprile  1999, n. 115, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, recante per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
indetti dal Corpo della Guardia di Finanza;
    Visto  il  decreto  ministeriale 2 giugno 1999, n. 295 recante il
regolamento  concernente la disciplina relativa al limite di eta' per
l'accesso al profilo di agente del Corpo Forestale dello Stato;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 aprile  2000  che  delinea il
profilo    sanitario    per    l'idoneita'   al   servizio   militare
incondizionato;
    Considerato che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare
o  civile  ed  il  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  ha reso
disponibili  i posti per l'immissione di volontari delle Forze Armate
nelle  rispettive  carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
    Acquisito  l'assenso  delle predette Forze di Polizia e del Corpo
Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  alle  disposizioni  contenute nel
presente decreto;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                   Posti a concorso e destinatari

    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'immissione
di  complessive  1901  unita'  nelle carriere iniziali delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  militare e civile e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco riservato:
      a)  al  personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla
data  di  entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
abbia gia' ultimato la ferma triennale senza demerito;
      b)  al  personale in ferma di leva prolungata che alla scadenza
dei  termini  di  presentazione  della  domanda  di partecipazione al
concorso abbia terminato, senza demerito, almeno la ferma triennale;
      c) al personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi
della  legge  24 dicembre  1986, n. 958, successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sia in
servizio  da  almeno  un  anno  alla  data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    2.  Sono  esclusi  dal  concorso  i  volontari in ferma breve, in
servizio  o in congedo, reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
    3.  Per  i  vincitori  provenienti  dalle  categorie  di cui alle
lettere  a)  e  b)  del, comma 1, sara' facolta' di ciascuna Forza di
Polizia  e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, immetterli nelle
carriere iniziali nell'anno 2001 o successivamente.
    4.  Per  i  vincitori  provenienti  dalla  categoria  di cui alla
lettera  c)  del  precedente,  comma 1,  l'immissione  nelle carriere
iniziali  delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco  avverra' non prima del termine della ferma triennale trascorsa
senza   demerito.  Pertanto  i  vincitori  provenienti  dalla  citata
categoria  di cui alla lettera c) del, comma 1, saranno esclusi dalla
suddetta  immissione  qualora, per qualsiasi ragione, interrompano la
ferma  di  leva  prolungata  non  completando  i  previsti  tre  anni
calcolati  dalla  data di decorrenza giuridica. L'eventuale passaggio
nei  ruoli  dei  volontari di truppa in servizio permanente effettivo
nell'Esercito,  nella  Marina o nell'Aeronautica, formalizzato con la
notifica del dispaccio di nomina, prima del completamento del periodo
di  tre  anni in ferma di leva prolungata, non realizza la condizione
per  il  passaggio  nei  ruoli  delle  predette  Forze di Polizia. Il
predetto  personale  puo'  comunque  presentare  formale  rinuncia al
passaggio  nei  ruoli  dei volontari di truppa in servizio permanente
effettivo nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica entro cinque
giorni  decorrenti dalla notifica del dispaccio di nomina in servizio
permanente.
    5. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti:
      a) Arma dei Carabinieri: 900;
      b) Corpo della Guardia di Finanza: 600;
      c) Polizia di Stato: 298;
      d) Corpo Forestale dello Stato: 73;
      e) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 30.
    6.  I  concorrenti  possono presentare domanda per una sola delle
predette  Forze  di  Polizia  ad  ordinamento militare e civile e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
    7. Non e' consentito presentare piu' di una domanda.
    8.  I  concorrenti che, contravvenendo ai precedenti commi 6 e 7,
esprimono  piu' opzioni nella stessa domanda o che presentino piu' di
una domanda, saranno esclusi dal concorso.