IL DIRIGENTE della ripartizione del personale

    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 4  e  20  -  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Vista   la   legge   24 dicembre   1993,   n. 537,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, concernente gli interventi correttivi
di finanza pubblica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma 7,  il quale
prevede  che  tra  candidati  a  parita'  di  merito  e  di titoli di
preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta';
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19,  che  prevede  l'esenzione dall'imposta di bollo per copie
conformi di atti;
    Visto  il  C.C.N.L.  del  personale  tecnico-amministrativo delle
Universita'  stipulato  in  data  9 agosto  2000  ed  in  particolare
l'art. 55,  comma 5,  il  quale dispone, tra l'altro, che l'accesso a
ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita';
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  Regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale  n. 766 del 14 febbraio 2001 ed in particolare l'art. 3 che
detta  disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento
del predetto personale tecnico-amministrativo;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso
questo  Ateneo,  emanato  con  decreto  rettorale  n. 597/2001  ed in
particolare    l'art. 3,    comma 1,    il    quale    prevede    che
l'amministrazione,  al  fine  di  procedere  alle  assunzioni a tempo
determinato, dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti,
relative alle professionalita' occorrenti, in via subordinata accerta
l'esistenza  di  graduatorie  predisposte  per  le assunzioni a tempo
indeterminato.  A  tale  scopo  agli  aspiranti, in sede di redazione
della  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi  per  posti  a tempo
indeterminato, puo' essere richiesto di manifestare la disponibilita'
alla  costituzione  di  rapporti  a termine lasciando impregiudicata,
comunque,   la  possibilita'  di  optare  per  il  rapporto  a  tempo
indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita';
    Vista  la  delibera  n. 4  del  16 ottobre  2001, con la quale il
consiglio  di  amministrazione di questa Universita' ha, tra l'altro,
autorizzato  l'assunzione  di  n. 3 unita' di personale per attivita'
amministrativa  da  inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, dell'area amministrativa;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 4261 del 18 ottobre 2001, con il
quale,   tra   l'altro,  e'  stata  autorizzata  l'attivazione  della
procedura  di mobilita', ai sensi del combinato disposto dell'art. 3,
comma 2,   lettera   b),   del  succitato  regolamento  di  Ateneo  e
dell'art. 46  del  vigente  C.C.N.L. del comparto Universita', per la
copertura  dei  tre posti in discorso ed e' stato, altresi', disposto
che  qualora  la  suddetta procedura di mobilita' dovesse avere esito
negativo, in via subordinata, sarebbe stato applicato il principio di
utilizzazione  ove  efficace  delle  graduatorie  ed  ancora,  in via
residuale, si sarebbe provveduto ad attivare la procedura concorsuale
con emissione di apposito bando;
    Vista  la  circolare  prot.  n. 4544/E del 19 ottobre 2001 con la
quale  sono  stati  messi  in  mobilita'  i  suddetti  n. 3  posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa;
    Considerato  che  la citata procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
    Accertato  che non esiste alcuna graduatoria di concorso efficace
per  la  categoria  di  cui trattasi e che pertanto occorre procedere
all'emanazione  di  apposito  bando  di  concorso  per i posti di cui
sopra;
    Considerato  che  ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, i
posti  messi  a concorso sono da riservarsi, nella misura del 50%, ai
beneficiari della legge stessa;
    Visto  l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215 che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso  a  favore  dei  militari  delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o quinquennale;
    Visto  l'art. 40,  comma 2,  della legge 20 novembre 1980, n. 574
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale   di   cui   all'art. 37,   comma 1,  della  suddetta  legge
n. 574/1980;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare le
meta'  dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite
sia  necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato   che  tale  riduzione  determina  la  possibilita'  di
riservare  un  posto  unicamente  ai soggetti beneficiari della legge
n. 68/1999;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alla procedure di selezione del personale;

                               Decreta

                               Art. 1.

                         Indizione e riserva

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo   indeterminato   di  tre  posti  di  personale  per  attivita'
amministrativa  da  inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1,  dell'area  amministrativa,  presso  la Seconda Universita' degli
studi  di  Napoli,  di  cui  uno  riservato  ai  disabili individuati
dall'art. 1,  comma 1,  della  legge n. 68/1999, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
      Nel  caso  in  cui non vi siano aspiranti riservatari idonei il
posto  sara'  libero  e  verra'  ricoperto utilizzando la graduatoria
generale di merito.