IL DIRIGENTE della ripartizione del personale Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi correttivi di finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che tra candidati a parita' di merito e di titoli di preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta'; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti; Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo delle Universita' stipulato in data 9 agosto 2000 ed in particolare l'art. 55, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il Regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 766 del 14 febbraio 2001 ed in particolare l'art. 3 che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento del predetto personale tecnico-amministrativo; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 597/2001 ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che l'amministrazione, al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato, dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti, relative alle professionalita' occorrenti, in via subordinata accerta l'esistenza di graduatorie predisposte per le assunzioni a tempo indeterminato. A tale scopo agli aspiranti, in sede di redazione della domanda di partecipazione ai concorsi per posti a tempo indeterminato, puo' essere richiesto di manifestare la disponibilita' alla costituzione di rapporti a termine lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita' di optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita'; Vista la delibera n. 4 del 16 ottobre 2001, con la quale il consiglio di amministrazione di questa Universita' ha, tra l'altro, autorizzato l'assunzione di n. 3 unita' di personale per attivita' amministrativa da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa; Visto il decreto rettorale n. 4261 del 18 ottobre 2001, con il quale, tra l'altro, e' stata autorizzata l'attivazione della procedura di mobilita', ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, lettera b), del succitato regolamento di Ateneo e dell'art. 46 del vigente C.C.N.L. del comparto Universita', per la copertura dei tre posti in discorso ed e' stato, altresi', disposto che qualora la suddetta procedura di mobilita' dovesse avere esito negativo, in via subordinata, sarebbe stato applicato il principio di utilizzazione ove efficace delle graduatorie ed ancora, in via residuale, si sarebbe provveduto ad attivare la procedura concorsuale con emissione di apposito bando; Vista la circolare prot. n. 4544/E del 19 ottobre 2001 con la quale sono stati messi in mobilita' i suddetti n. 3 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa; Considerato che la citata procedura di mobilita' ha avuto esito negativo; Accertato che non esiste alcuna graduatoria di concorso efficace per la categoria di cui trattasi e che pertanto occorre procedere all'emanazione di apposito bando di concorso per i posti di cui sopra; Considerato che ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, i posti messi a concorso sono da riservarsi, nella misura del 50%, ai beneficiari della legge stessa; Visto l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma breve o quinquennale; Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 novembre 1980, n. 574 che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della suddetta legge n. 574/1980; Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare le meta' dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; Accertato che tale riduzione determina la possibilita' di riservare un posto unicamente ai soggetti beneficiari della legge n. 68/1999; Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del 15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell'11 novembre 1998, con particolare riferimento alla devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all'emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure di selezione del personale; Decreta Art. 1. Indizione e riserva E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di personale per attivita' amministrativa da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli, di cui uno riservato ai disabili individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei il posto sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito.