IL DIRETTORE

    Visto l'art. 63 dello statuto;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
    Visto   il   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29  come
modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo n. 80/1998 e dalla
legge n. 387/1998;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 693/1996;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista   la  legge  15 maggio  1997,  n. 127  come  modificata  ed
integrata dalla legge n.191/1998;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n. 261, ed, in
particolare, l'art. 16;
    Vista  la delibera del 14 ottobre 1999, con la quale il consiglio
di   amministrazione  dell'Universita'  degli  studi  di  Salerno  ha
disposto,  a  carico  dei  partecipanti,  l'obbligo  di effettuare un
versamento  di  L. 15.000 per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visto  il  C.C.N.L.  -  comparto  universita',  stipulato in data
9 agosto 2000, ed, in particolare, l'art. 55 - comma 5 - con il quale
si dispone che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione
economica  iniziale,  e l'art. 74 - comma 1 - con il quale sono state
disposte la soppressione delle qualifiche funzionali e la contestuale
definizione   delle   categorie   previste   dal   nuovo  sistema  di
classificazione;
    Visto  il  regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale  tecnico  ed amministrativo dell'Universita' degli studi di
Salerno, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2001, n. 4860;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Vista  la delibera del 18 ottobre 2001, con la quale il consiglio
di amministrazione, su proposta del senato accademico, ha autorizzato
l'istituzione   di   un   ufficio  statistico,  nonche'  la  relativa
assunzione di n. 4 unita' di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da destinare al suddetto ufficio, di cui:
      n. 1  unita' di personale di categoria EP - posizione economica
EP/1 - area amministrativa-gestionale;
      n. 1  unita'  di personale di categoria D - posizione economica
D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
      n. 1  unita'  di personale di categoria D - posizione economica
D/1 - area amministrativa-gestionale;
      n. 1  unita'  di personale di categoria C - posizione economica
C/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
    Visto  il  decreto direttoriale 30 novembre 2001, n. 6071, con il
quale  e'  stato  istituito l'ufficio statistico presso l'Universita'
degli studi di Salerno;
    Visto  il  decreto direttoriale 30 novembre 2001, n. 6102, con il
quale   e'   stato  determinato,  alla  data  del  30 novembre  2001,
l'organico   del   personale   dirigente,  del  personale  tecnico  e
amministrativo  e dei collaboratori ed esperti linguistici, di questa
Universita',  nel  nuovo  sistema  di  classificazione  ai  sensi del
suddetto art. 74 del C.C.N.L.;
    Attesa  la  necessita' di avviare le procedure concorsuali per la
copertura  del  suddetto  posto di Categoria EP - posizione economica
EP/1  -  area  amministrativa  - gestionale, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e regime di impegno orario a tempo pieno;

                              Decreta:


                               Art. 1


                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  un  posto di categoria EP - posizione economica EP/1 -
area  amministrativa-gestionale,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  e  regime di impegno orario a tempo pieno da destinare
all'ufficio statistico dell'Universita' degli studi di Salerno.
    E'  garantita  la  pari  opportunita'  fra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2


                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio: laurea in scienze dell'informazione o in
scienze  politiche  o  in  sociologia  o  in scienze statistiche o in
scienze  economiche  o  in  matematica  o in ingegneria. Ai sensi del
terzo  comma  dell'art. 84  della  legge  n. 312/1980, puo', inoltre,
partecipare  al  concorso  il  personale tecnico-amministrativo delle
Universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente
alla  categoria, (o ex qualifica ivi confluita: VIII), immediatamente
inferiore   in   servizio  da  almeno  cinque  anni  senza  demerito,
indipendentemente  dal possesso del titolo di studio richiesto per la
partecipazione  al  concorso,  e, comunque, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
      b) un'esperienza  lavorativa  di  almeno  tre  anni nel settore
della  contabilita' pubblica e/o nel settore statistico svolta presso
amministrazioni  statali  o  pubbliche o enti e societa' di rilevanza
nazionale;
      c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
      d) godimento dei diritti politici e civili;
      e) l'elettorato attivo;
      f) non  aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
      g) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
      h) assolvimento degli obblighi di leva militare;
      i) non  essere  stato  destituito  o  dispensato  da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  i  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      di   essere   in  possesso,  ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.  La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione  dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento,
con  provvedimento  motivato  dal  direttore amministrativo, ai sensi
dell'art. 3,  comma 3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 487/1994,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
    I    candidati    sono    ammessi   al   concorso   con   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.

                               Art. 3


                 Domande e termine di presentazione

    Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
firmate  dagli  aspiranti di proprio pugno, possono essere presentate
direttamente   o   spedite,   a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
di Salerno - ripartizione II risorse umane, ufficio personale tecnico
ed  amministrativo  via  Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno),
entro  il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo  a  quello  della  pubblicazione  del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Le  domande  di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  purche'  vengano  consegnate o spedite entro il termine
suindicato.
    In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    In  caso  di  consegna  personale  fa fede la ricevuta rilasciata
dall'ufficio  personale  tecnico  e  amministrativo.  A  tal fine, si
precisa  che, sempre entro il predetto termine, la consegna personale
della  domanda  presso  il  suddetto ufficio potra' essere effettuata
fino alle ore 13 di ciascun giorno lavorativo.

                               Art. 4


              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione:
      a) cognome  e  nome  (le  donne  coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
      b) luogo e data di nascita;
      c) il  possesso  del  titolo  di  studio conformemente a quanto
previsto  dal  precedente art. 2, lettera a), nonche' dell'esperienza
lavorativa di cui all'art. 2, lettera b);
      d) il  possesso  della  cittadinanza  italiana,  o di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
      e) il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      f) di godere dei diritti civili e politici;
      g) di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di non avere
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate,  la data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa,  anche  se  e'  stata  concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono,  indulto,  non  menzione  ecc.  e anche se nulla risulti dal
casellario  giudiziale.  I  procedimenti  penali devono essere sempre
indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;
      h) la   posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  militari;  i
cittadini  italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di
essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
      i) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
      j)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  cause  di  risoluzione di precedente rapporto
d'impiego;
      k)  di  non  essere  stato dispensato o destituito dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto  da  altro  impiego  statale,  ai sensi dell'art. 127, primo
comma,   lett.  d),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      l)   il  possesso,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 8  del
presente  bando,  di  eventuali  titoli di preferenza e di precedenza
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
      m) i  cittadini  degli Stati membri della Unione europea devono
dichiarare,  altresi',  di  godere  dei diritti civili politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o  provenienza,  ovvero  i motivi del
mancato godimento e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Il  candidato  e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il  quale  desidera  che  vengano  effettuate eventuali comunicazioni
relative  al  concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
    I   candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio   1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta  in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi per poter sostenere le
prove d'esame specificate nel successivo art. 7 del presente bando.
    La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le   dichiarazioni  suindicate.  L'omissione  di  una  sola  di  esse
determina   l'invalidita'  della  domanda  stessa,  con  l'esclusione
dell'aspirante dal concorso.
    L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione
del   cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali    disguidi    postali   o   telegrafici   non   imputabili
all'amministrazione stessa.
    La  domanda  dovra'  essere  firmata  dal  concorrente  a pena di
esclusione.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  comma 5,  della  legge  15 maggio  1997,
n. 127,  non  e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla
domanda.
    Alla  domanda di ammissione i candidati dovranno allegare, a pena
di  esclusione  dal  concorso,  copia del versamento di L. 15.000, da
effettuarsi  sul  conto  corrente  postale  n. 15593833  intestato  a
"Universita'  degli  studi  di  Salerno  -  entrate  non codificate -
servizio  tesoreria  -  Fisciano",  quale  contributo  per  le  spese
relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso.

                               Art. 5


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  sara'  costituita  in  conformita'
all'art. 15  del  regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato
di  personale  tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi
di Salerno, emanato con decreto rettorale n. 4860/2001.
    Alla  commissione  potranno essere aggregati altri componenti per
l'espletamento della prova di lingua inglese.

                               Art. 6


                        Presentazione titoli

    Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio,
i   candidati  debbono  allegare  alla  domanda  di  ammissione  alla
selezione,  in  originale  o in copia autenticata, i documenti che ne
attestino il possesso.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica   20 ottobre   1998,  n. 403,  e  successiva  modifica  la
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' di cui all'art. 4
della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della
Repubblica   n. 445/2000,   tiene   luogo,   a   tutti  gli  effetti,
dell'autentica  di  copia.  Sulla  base  dei  documenti  prodotti dai
candidati  e  dei  criteri  previamente  individuati  la  commissione
giudicatrice,  conformemente  a quanto previsto dall'art. 8, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/1994, procedera'
alla  valutazione  dei  titoli  per  le categorie e con i punteggi di
seguito specificati:
      1)  titoli  di  studio,  ivi  compresi  i corsi di dottorato di
ricerca, gli assegni di ricerca, le borse di studio, ecc., fino ad un
massimo di 3 punti;
      2) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 3 punti;
      3)  lavori  originali  che  attengono  allo  svolgimento  delle
funzioni  proprie del posto messo a concorso, fino ad un massimo di 2
punti;
      4) altri titoli di servizio, fino ad un massimo di 2 punti.
    La  valutazione  dei titoli, effettuata dopo l'espletamento della
prova d'esame e prima che si proceda alla correzione degli elaborati,
e' resa nota ai candidati con apposita comunicazione, ovvero mediante
affissione  dei  punteggi attribuiti all'albo ufficiale dell'ateneo e
all'albo dell'ufficio personale tecnico amministrativo.

                               Art. 7


                            Prove d'esame

    Le prove d'esame, riportate nell'allegato A al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consistono in due prove scritte e in
una prova orale.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove scritte, non
possono  consultare  appunti,  manoscritti,  libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  ma solo dizionari e testi di legge non commentati
solo se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  medesime,
secondo  quanto  espressamente  previsto  dall'art. 6,  comma 1,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
sostituito  dall'art. 5,  comma 1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale sara' data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della  prova,  secondo  quanto  previsto dall'art. 5,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
    La  prova  orale,  che  si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste   dall'art. 6,  comma 4  e  5,  del  succitato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994, si intende superata se il
candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.

                               Art. 8


                Titoli di preferenza e di precedenza

    I  concorrenti  che  avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire,   di   propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di Salerno - ripartizione II, ufficio
personale  tecnico  ed amministrativo - via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano  (Salerno),  entro  il termine perentorio di quindici giorni
dall'espletamento  della  prova medesima, i documenti, in originale o
in  copia  autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
e/o  di  precedenza,  valutabili  a  parita' di merito e a parita' di
titoli.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di
notorieta'  di  cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, tiene luogo, a
tutti  gli  effetti,  dell'autentica  di  copia.  Hanno  diritto alla
preferenza, a parita' di merito:
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4.  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5. gli orfani di guerra;
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7.  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8. i feriti in combattimento;
      9.  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12.  i  figli  di  mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16.   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18.  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19. gli invalidi e i mutilati civili;
      20.  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la precedenza e' determinata dal
numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che il
candidato sia coniugato o meno.
    Ai  sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
    Da  tali  documenti dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.

                               Art. 9


                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla  somma  dei  voti  attribuiti  ai  titoli, della media dei voti
riportati  nelle  due  prove  scritte  e  del voto ottenuto in quella
orale.
    Ai  fini  della  formulazione  della graduatoria finale di merito
saranno  altresi'  valutati,  secondo quanto previsto dall'art. 8 del
presente bando, i titoli di preferenza e/o di precedenza.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  concorsuali,  nonche'  la  graduatoria finale di merito, e
dichiarato il vincitore del concorso.
    La   graduatoria  finale  sara'  pubblicata  mediante  affissione
nell'albo  ufficiale  dell'Universita' degli studi di Salerno, presso
la sede del rettorato.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
    La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla  data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di
posti  che  dovessero  risultare  vacanti  o rendersi successivamente
disponibili.

                               Art. 10


                 Presentazione dei documenti di rito

    Il  candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria di merito
sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, a
stipulare,  in  conformita'  a quanto previsto dal C.C.N.L.- comparto
universita'  - un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
    Il  vincitore e' tenuto a presentare, entro il termine perentorio
di  trenta  giorni dalla data di stipulazione del succitato contratto
di lavoro, i sottoelencati documenti:
      1.  certificato medico (in bollo) di idoneita' fisica al lavoro
rilasciato  dall'Azienda sanitaria locale, da un medico militare o da
un  ufficiale  sanitario e attestante la sana e robusta costituzione,
l'idoneita'   fisica   e   psichica   al   servizio  continuativo  ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano  mettere in pericolo la salute pubblica. Per coloro che hanno
menomazioni   fisiche   e'  richiesta,  altresi',  una  dichiarazione
dell'ufficiale  sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e
il  grado della mutilazione o invalidita', non e' di pregiudizio alla
salute  ed  alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti;
    2. fotografia recente.
    All'atto  della  stipula  del  contratto individuale di lavoro il
vincitore  del concorso dovra' rendere, altresi', su apposito modello
predisposto   dall'ufficio   personale  tecnico  amministrativo,  una
dichiarazione  sostitutiva  su  fatti  e  qualita' personali ai sensi
della  legge  n. 15/1968, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e,  inoltre, dovra' sottoscrivere una dichiarazione, sotto la propria
responsabilita',  salvo  quanto  disposto dall'art. l8, comma 8 - del
C.C.N.L.  - compatto universita', stipulato in data 9 agosto 2000, di
non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
nell'art. 58 decreto legislativo n. 29/1993.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge n. 104/ 1992.

                               Art. 11


                      Nomina e periodo di prova

    Con  la  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro a tempo
indeterminato  il  vincitore del concorso, che risultera' in possesso
di  tutti i requisiti prescritti, sara' inquadrato nella categoria EP
-  posizione  economica  EP/1  -  area amministrativa-gestionale, con
diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova, che non puo' essere rinnovato o prorogato
alla  scadenza,  ha  la durata di tre mesi. Ai fini del compimento di
tale   periodo,   si   terra'   conto   esclusivamente  del  servizio
effettivamente prestato.
    Decorsa  la  meta' di tale periodo, ciascuna delle parti puo', in
qualsiasi  momento,  recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
ne'  di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato,  produce  i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.
    In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'  e  gli  emolumenti  per le giornate di ferie
maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

                               Art. 12


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  della  legge n. 675/1996, l'Universita' degli studi di
Salerno   si  impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle
informazioni  fornite  dai  candidati;  tutti  i dati forniti saranno
trattati  solo  connesse  e strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula  e  gestione  del  contratto  di  lavoro,  nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                               Art. 13


                           Norme di rinvio

    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia alle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  per  le assunzioni a tempo
indeterminato di personale tecnico ed amministrativo dell'Universita'
degli  studi  di  Salerno,  nonche'  a  quelle  vigenti in materia di
pubblici concorsi.
      Fisciano, 5 dicembre 2001
Il direttore amministrativo: Ricciardi