IL DIRETTORE GENERALE per il Personale Militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e successive modificazioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza"; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di principio sulla disciplina militare"; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza"; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicanti gli "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme sulla cittadinanza"; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente "Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni"; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 39 e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente "Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi delle Forze armate; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000, n. 332, con la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui include tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o dell'acquisizione della qualifica di aspirante l'essere senza prole; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto ministeriale in data 6 settembre 2001 con il quale il Ministro della difesa ha stabilito che l'aliquota percentuale massima di sesso femminile da reclutare nel ruolo marescialli delle Forze Armate e' del 20%; Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel ruolo marescialli dell'Esercito sono disponibili duecentocinquanta posti vacanti da ricoprire ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per il 70% corrispondente a centosettantacinque posti mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni e per il restante 30% corrispondente a settantacinque posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente per la rimanente percentuale, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore ai 6 mesi; Vista la nota n. 8/63601 datata 21 novembre 2001 con la quale il Ministro della difesa ha autorizzato l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito per l'anno 2002; Visto il foglio n. 6057/082201/5o datato 10 dicembre 2001 dello Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale, ufficio affari giuridici, concernente le modalita' esecutive per l'effettuazione del 5o concorso per allievi marescialli dell'Esercito, i criteri di assegnazione dei punteggi nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso. Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5o corso biennale (2002-2004) di centosettantacinque allievi marescialli dell'Esercito. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile che femminile. In considerazione dell'aliquota percentuale massima di personale militare femminile da immettere negli organici del ruolo marescialli dell'Esercito, stabiliti dal Ministro della difesa con decreto ministeriale in data 6 settembre 2001 nella misura del 20% come gia' citato nelle premesse, al termine delle operazioni concorsuali potra' essere ammesso al 5o corso di formazione e specializzazioni per allievi marescialli dell'Esercito un numero massimo di trentacinque concorrenti di sesso femminile. Lo svolgimento del concorso prevede: 1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 2) prova ginnica; 3) visita medica; 4) accertamento psico-attitudinale; 5) valutazione dei titoli. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere, o rinviare il concorso nonche' modificare il numero di posti fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.