IL DIRETTORE GENERALE
                      per il Personale Militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica"  e
successive modificazioni;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza";
    Vista  la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicanti gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   "Determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente   "Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
"Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della difesa";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni";
    Visto  il  decreto  ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi delle Forze armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380  concernente  il  regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale 24 luglio 2000,
n. 332,  con  la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato,
fra  l'altro,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  legislativo  31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui
include  tra  i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi
per  l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli
istituti  delle  scuole  di formazione, e tra i requisiti che debbono
essere  posseduti  all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino
al   transito   in  servizio  permanente  o  dell'acquisizione  della
qualifica di aspirante l'essere senza prole;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 concernente
le  disposizioni  integrative  e  correttive  del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto  ministeriale  in data 6 settembre 2001 con il
quale   il   Ministro   della  difesa  ha  stabilito  che  l'aliquota
percentuale  massima  di  sesso  femminile  da  reclutare  nel  ruolo
marescialli delle Forze Armate e' del 20%;
    Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel
ruolo  marescialli  dell'Esercito  sono disponibili duecentocinquanta
posti vacanti da ricoprire ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 196,  per il 70% corrispondente a centosettantacinque posti
mediante  concorso  pubblico  e  superamento  di apposito corso della
durata   di   due  anni  e  per  il  restante  30%  corrispondente  a
settantacinque   posti   mediante   concorso   interno   aperto  agli
appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di
detta  percentuale,  ed  agli  appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio  permanente  per  la rimanente percentuale, e superamento di
apposito corso di qualificazione di durata non inferiore ai 6 mesi;
    Vista  la nota n. 8/63601 datata 21 novembre 2001 con la quale il
Ministro  della  difesa  ha  autorizzato  l'emanazione  del  bando di
concorso  per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito
per l'anno 2002;
    Visto  il  foglio n. 6057/082201/5o datato 10 dicembre 2001 dello
Stato  Maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale, ufficio
affari    giuridici,   concernente   le   modalita'   esecutive   per
l'effettuazione    del    5o   concorso   per   allievi   marescialli
dell'Esercito,   i  criteri  di  assegnazione  dei  punteggi  nonche'
l'entita' dei posti da mettere a concorso.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per
l'ammissione  al 5o corso biennale (2002-2004) di centosettantacinque
allievi marescialli dell'Esercito. Ove non specificato il sesso, ogni
disposizione  del  presente  bando  dovra'  intendersi rivolta sia ai
cittadini di sesso maschile che femminile.
    In  considerazione dell'aliquota percentuale massima di personale
militare  femminile da immettere negli organici del ruolo marescialli
dell'Esercito,  stabiliti  dal  Ministro  della  difesa  con  decreto
ministeriale  in data 6 settembre 2001 nella misura del 20% come gia'
citato nelle premesse, al termine delle operazioni concorsuali potra'
essere  ammesso  al  5o  corso  di  formazione e specializzazioni per
allievi  marescialli  dell'Esercito un numero massimo di trentacinque
concorrenti di sesso femminile.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      1) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
      2) prova ginnica;
      3) visita medica;
      4) accertamento psico-attitudinale;
      5) valutazione dei titoli.
    Resta   impregiudicata   per  l'amministrazione  la  facolta'  di
sospendere,  o  rinviare  il concorso nonche' modificare il numero di
posti  fino  alla  data di approvazione della relativa graduatoria di
merito,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili.