Art. 1.

                     Requisiti di partecipazione

    La  Banca  d'Italia indice due concorsi pubblici per l'assunzione
in  esperimento di due centralinisti telefonici non vedenti riservati
a  elementi  che  non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell'Istituto.
    A.  Assunzione  di un centralinista telefonico non vedente presso
la filiale di Piacenza.
    B.  Assunzione  di un centralinista telefonico non vedente presso
la filiale di Salerno.
    Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito:
      1)   iscrizione   nell'albo   professionale  dei  centralinisti
telefonici  non  vedenti  di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
29 marzo 1985, n. 113;
      2) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
      3)  idoneita'  fisica alle mansioni ai sensi della citata legge
n. 594/1957 e successive modificazioni;
      4) godimento dei diritti politici;
      5) eta' non inferiore agli anni 18.
    I  cittadini  di  altri  Stati  membri dell'Unione europea devono
possedere gli ulteriori requisiti che si riportano di seguito:
      6) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      7) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Il  requisito  di  partecipazione  di cui al punto 1 del presente
articolo  deve  essere  posseduto sia alla data di scadenza stabilita
per la presentazione della domanda sia al momento dell'assunzione; il
requisito  di  cui  al  punto  5  deve  essere posseduto alla data di
scadenza  stabilita  per  la presentazione della domanda; il possesso
del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le prove del
concorso;  gli  altri  requisiti devono essere posseduti alla data di
assunzione.
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  presente  bando in qualsiasi momento, anche
successivo  allo  svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
    La  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione  dal concorso, non da'
seguito  all'assunzione  ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego  dei  soggetti  che  risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti  previsti  dal  bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto  a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.