1. E' indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse
di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata  nonche'  degli  orfani  e  dei  figli  delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata.
    2.  Per  ognuno  degli  anni  accademici  1998/1999,  1999/2000 e
2000/2001 sono da assegnare:
      a) cento  borse  di studio, dell'importo di lire cinque milioni
ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata.
    3.  Per ognuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 sono da
assegnare:
      a) quattrocento   borse   di   studio,   dell'importo  di  lire
quattrocentomila   ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata che frequentino la scuola
elementare e la scuola media inferiore;
      b) trecentoquaranta  borse  di  studio, dell'importo di lire un
milione  ciascuna,  riservate agli studenti vittime del terrorismo' e
della  criminalita'  organizzata nonche' orfani e figli delle vittime
del  terrorismo  e  della criminalita' organizzata che frequentino la
scuola media superiore.
    4.  Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
in situazione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
    5.  Le  somme  residue  relative a borse di studio non attribuite
nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di
aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla
relativa graduatoria.
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
per  la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono
gli  studenti vittime del terrorismo o della criminalita' organizzata
che:
      a) risultino  iscritti  ai  corsi  nell'anno per il quale viene
presentata domanda;
      b) non  abbiano  completato  il corso di studi al momento della
domanda;
      c) abbiano  conseguito la promozione alla classe superiore o la
licenza  elementare  o  la  licenza  media  nell'anno  scolastico  di
riferimento.
    2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
per  la frequenza della scuola secondaria superiore, nonche' per ogni
anno di corso universitario, sono gli studenti vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata, ovvero orfani o figli delle vittime
del terrorismo o della criminalita' organizzata che:
      a) risultino   iscritti   al  corso  di  laurea  o  di  diploma
universitario  o  ai  corsi  scolastici  nell'anno per il quale viene
presentata domanda;
      b) non  abbiano  completato  il corso di studi al momento della
domanda;
      c) abbiano  conseguito la promozione alla classe superiore o il
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o  titolo  equiparato
nell'anno scolastico di riferimento;
      d) abbiano  sostenuto  con  esito  favorevole  almeno due esami
previsti  dal  piano  di  studio  per il conseguimento del diploma di
laurea   o  di  un  diploma  universitario  nell'anno  accademico  di
riferimento.
    3.  I  requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti
non  sono  richiesti  per i soggetti in situazione di handicap di cui
all'art. 1, comma 4.
    1.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle  borse di studio - e'
necessario  presentare distinte domande qualora si intenda concorrere
per  piu'  anni - redatte in carta semplice secondo il modello di cui
all'allegato A sono indirizzate a:
      Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, via della Vite n. 13 - 00187 Roma.
    2. Le domande cosi' indirizzate, devono essere presentate, per il
tramite:
      dell'uflicio  scolastico  regionale  competente  in  base  alla
residenza dello studente;
      del  rettore  dell'Universita'  alla  quale  il  richiedente e'
iscritto.
    3.  Le domande relative all'anno accademico e all'anno scolastico
di  riferimento  devono  essere  presentate entro il 28 febbraio 2002
anche  a  mezzo  del  servizio  postale,  in  tale  caso  la  data di
presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio
postale di partenza.
    4.  Le  domande  sottoscritte  dal  richiedente  -  o  qualora il
richiedente  sia  minore  o  incapace, dall'esercente la potesta' dei
genitori  o  dal  tutore  -  accompagnate  da  fotocopia di un valido
documento  di identita' del sottoscrittore, dovranno essere corredate
dalla seguente documentazione:
      a) dichiarazione nella quale:
        e'   specificato  l'evento  lesivo  -  luogo,  data  e  breve
descrizione del fatto;
        e' attestata la qualita' di vittima, di orfano o di figlio di
vittima   del  terrorismo  o  della  criminalita'  organizzata  dello
studente;
        e'  indicato  il corso di studi frequentato, ovvero il titolo
di  studio  conseguito da parte dello studente nell'anno scolastico o
accademico  per  il  quale viene inoltrata domanda ed ogni altro dato
utile  per  la  valutazione  del  merito  scolastico  o universitario
nell'anno di riferimento;
        e'  indicata  la  qualita'  di  riservatario,  in  quanto  in
situazione di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 4;
      b) dichiarazione  sostitutiva  semplificata del richiedente - a
norma  dell'art. 46,  comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
all'allegato  B,  attestante  il reddito complessivo netto del nucleo
familiare  risultante  dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai
fini  IRPEF,  per  l'anno 2000, o dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato  dai  datori  di  lavoro  o  da enti previdenziali. A tale
reddito  va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo
familiare medesimo;
      c) dichiarazione  con  cui  il richiedente confermi di essere a
conoscenza  che,  nel  caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita'   di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo  le
disposizioni  di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.
    N.B.  Sul  sito  www.governo.it/sez presidenza/dica/bando.html e'
riportato l'intero testo del bando di concorso.