1. E' indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. 2. Per ognuno degli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 sono da assegnare: a) cento borse di studio, dell'importo di lire cinque milioni ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. 3. Per ognuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 sono da assegnare: a) quattrocento borse di studio, dell'importo di lire quattrocentomila ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore; b) trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di lire un milione ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo' e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata che frequentino la scuola media superiore. 4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti in situazione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria. 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono gli studenti vittime del terrorismo o della criminalita' organizzata che: a) risultino iscritti ai corsi nell'anno per il quale viene presentata domanda; b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda; c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nell'anno scolastico di riferimento. 2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola secondaria superiore, nonche' per ogni anno di corso universitario, sono gli studenti vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, ovvero orfani o figli delle vittime del terrorismo o della criminalita' organizzata che: a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma universitario o ai corsi scolastici nell'anno per il quale viene presentata domanda; b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda; c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato nell'anno scolastico di riferimento; d) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario nell'anno accademico di riferimento. 3. I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti non sono richiesti per i soggetti in situazione di handicap di cui all'art. 1, comma 4. 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio - e' necessario presentare distinte domande qualora si intenda concorrere per piu' anni - redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A sono indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, via della Vite n. 13 - 00187 Roma. 2. Le domande cosi' indirizzate, devono essere presentate, per il tramite: dell'uflicio scolastico regionale competente in base alla residenza dello studente; del rettore dell'Universita' alla quale il richiedente e' iscritto. 3. Le domande relative all'anno accademico e all'anno scolastico di riferimento devono essere presentate entro il 28 febbraio 2002 anche a mezzo del servizio postale, in tale caso la data di presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza. 4. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' dei genitori o dal tutore - accompagnate da fotocopia di un valido documento di identita' del sottoscrittore, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) dichiarazione nella quale: e' specificato l'evento lesivo - luogo, data e breve descrizione del fatto; e' attestata la qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata dello studente; e' indicato il corso di studi frequentato, ovvero il titolo di studio conseguito da parte dello studente nell'anno scolastico o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni altro dato utile per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di riferimento; e' indicata la qualita' di riservatario, in quanto in situazione di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 4; b) dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato B, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo; c) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. N.B. Sul sito www.governo.it/sez presidenza/dica/bando.html e' riportato l'intero testo del bando di concorso.