IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica,  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli   2  e  4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione Difesa;
    Visto   il   decreto   ministeriale   2 novembre   1993,  n. 571,
concernente  modalita'  e  criteri  applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo,
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno 2002 i sottoindicati concorsi, per
titoli,  per  l'ammissione  alla  ferma  volontaria  di  anni due non
rinnovabile  nell'Arma o Corpo di appartenenza di duecentoquarantasei
sottotenenti  di  complemento di prima nomina dell'Esercito e ottanta
sottotenenti   di   complemento   di   prima   nomina  dell'Arma  dei
carabinieri:
      a) concorso  per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   ottantacinque   sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti  dal 182o corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione
e  di commissariato, dell'Arma dei carabinieri, dal 106o corso A.U.C.
del Corpo degli ingegneri e dal 136o corso A.U.C. del Corpo sanitario
(medici,  odontoiatri,  chimici  -  farmacisti  e  veterinari), cosi'
ripartiti:
        venti dell'Arma dei carabinieri;
        trentasette  delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
        otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        uno del Corpo degli ingegneri;
        nove del Corpo sanitario (medici);
        uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
        uno del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        uno del Corpo sanitario (veterinari);
      b)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   ottantaquattro  sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti dal 183o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei  carabinieri,  dal  107o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e
dal  137o  corso  A.U.C.  del  Corpo  sanitario  (medici, odontoiatri
chimici - farmacisti, e veterinari), cosi' ripartiti:
        venti dell'Arma dei carabinieri;
        trentasei  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
        otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        uno del Corpo degli ingegneri;
        nove del Corpo sanitario (medici);
        uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
        uno del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        uno del Corpo sanitario (veterinari);
      c)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   settantatre   sottotenenti   di   complemento  di  prima  nomina
provenienti dal 184o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei  carabinieri  e  dal 108o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri,
cosi' ripartiti:
        venti dell'Arma dei carabinieri;
        trentasette  delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
        otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        uno del Corpo degli ingegneri;
      d)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di   ottantaquattro  sottotenenti  di  complemento  di  prima  nomina
provenienti dal 185o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato, dell'Arma
dei  carabinieri,  dal  109o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e
dal  138o  corso  A.U.C.  del  Corpo  sanitario  (medici, odontoiatri
chimici - farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
        venti dell'Arma dei carabinieri;
        trentasei  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
        otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        sette del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        uno del Corpo degli ingegneri;
        nove del Corpo sanitario (medici);
        uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
        uno del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        uno del Corpo sanitario (veterinari);
    2.  I  concorsi  di  cui  al  precedente comma 1, potranno essere
sospesi  o  revocati  ed  i relativi posti potranno subire variazioni
numeriche  in  relazione  a  quanto  sara' determinato dalla legge di
bilancio per l'anno 2002.
    3.   L'amministrazione   si  riserva,  inoltre,  la  facolta'  di
procedere  alla  modifica  del numero dei posti a concorso, di cui al
precedente  comma 1, ovvero ad una diversa distribuzione in relazione
a  sopravvenute  esigenze  dell'Esercito  o dell'Arma dei carabinieri
nonche'   per   insufficienza  di  concorrenti  nelle  Armi  o  Corpi
dell'esercito.