IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Visto  il  regio  decreto  9 luglio  1936,  n. 1546,  concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
    Vista   la   legge   9 giugno  1950,  n. 449,  concernente  norme
sull'ammissione all'Accademia militare;
    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'art. 3,  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216,  in
materia  di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma
3,  che  prevede  che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per
l'ammissione  alle  Accademie  riservati  al  proprio personale nella
misura massima del 30% dei posti disponibili;
    Ravvisata   l'opportunita'   di  indire,  in  applicazione  della
disposizione  sopracitata,  due distinti concorsi per l'ammissione di
243  allievi  al primo anno del 184o corso dell'Accademia militare di
Modena,  uno per 49 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
"interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, ai volontari
in  servizio  permanente ed a quelli in ferma breve con almeno dodici
mesi  di  servizio,  uno  per 194 posti, d'ora in avanti identificato
come   concorso   "pubblico",   per  concorrenti  diversi  da  quelli
appartenenti  alle  precitate  categorie,  sempreche' in possesso dei
requisiti prescritti dal relativo bando di concorso;
    Ravvisata  comunque  l'opportunita'  di  prevedere  che  i  posti
eventualmente  non  ricoperti  nel  concorso "interno" indetto con il
presente   decreto,  possano  essere  portati  in  aumento  a  quelli
disponibili nel concorso "pubblico";
    Ritenuto  opportuno  prevedere  che  nel  concorso "interno" alle
prove  concorsuali  successive  a quella di selezione culturale venga
ammesso   un  numero  di  concorrenti  idonei  via  via  decrescente,
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 settembre  2001,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che, nel definire, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli  normali  dell'Esercito  nei  quali  avverra' nell'anno 2002 il
reclutamento  del  personale  femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del 184o
corso   dell'Accademia   militare   di  Modena  nell'anno  accademico
2002/2003;
    Considerato  che,  nel  rispetto  di  detta  aliquota  massima di
concorrenti  di  sesso  femminile  da  ammettere  ai  corsi  regolari
dell'Accademia  militare e' opportuno prevedere che tra i concorrenti
da  ammettere alle prove concorsuali successive a quella di selezione
culturale  nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto
quelli di sesso femminile non superino detta percentuale;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 ottobre  2001,  concernente
approvazione  del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
applicazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto un concorso "interno", per esami, per l'ammissione
di  49 allievi al primo anno del 184 corso dell'Accademia militare di
Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
    31  posti  per  il  corso  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
    4 posti per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
    4 posti per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
    6 posti per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    4   posti  per  il  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato dell'Esercito.
    2. Il  concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi  indicati  nelle  premesse  al personale militare sia di sesso
maschile  che di sesso femminile in servizio in qualita' di sergente,
di  volontario in servizio permanente o di volontario in ferma breve,
quest'ultimo  con  servizio  di durata pari o superiore a dodici mesi
alla  data  di  scadenza  del  termine di presentazione delle domande
indicato al successivo art. 4, comma 1. Pertanto, le disposizioni del
presente   decreto,  in  mancanza  di  espressa  indicazione,  devono
intendersi riferite al predetto personale di entrambi i sessi.
    3. Il  reclutamento  di personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota  percentuale del 20 % dei posti messi a concorso
indicata  nel  decreto  ministeriale  6 settembre  2001, citato nelle
premesse.   Pertanto,   i  posti  disponibili  per  detto  personale,
calcolati   per   ciascun   corso  in  base  alla  suddetta  aliquota
percentuale, sono 10, cosi' ripartiti:
      6  posti  per  il  corso  delle  Armi  di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
      1  posto  per  il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito;
      1 posto per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      1 posto per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      1  posto  per  il  corso  del  Corpo  di  amministrazione  e di
commissariato dell'Esercito.
    Pertanto,  in  nessun  caso personale militare di sesso femminile
potra'  essere  ammesso  al  primo  anno  del  184o  corso  in numero
superiore  a  quello  sopra indicato, anche se collocato in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
    4. I  militari  cui  e'  riservato  il concorso potranno indicare
nella   domanda   di   partecipazione   solo  l'ordine  di  preferita
assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di
preferenza  verra'  d'ufficio  ritenuto  coincidente  con l'ordine di
indicazione  dei  cinque  corsi  di  cui  al  precedente  comma 1 del
presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi sara' stabilita,
come   indicato  nel  successivo  art.  11,  comma  6,  all'atto  del
completamento  delle attivita' di ammissione alla frequenza del primo
anno del 184o corso.
    5.  I  corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui sara' resa
pubblica  la  graduatoria  di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico  gli  allievi  giudicati  idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
    6.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
      gli  ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali   e   del  Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato
dell'Esercito   seguiranno  un  corso  di  laurea  triennale  ed  uno
successivo,  biennale, di laurea specialistica in scienze strategiche
- negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo;
      gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso  di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di  laurea  specialistica  in  ingegneria,  negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
      gli  ammessi  al  corso  per  il  Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno   un   corso  di  studi  universitari  finalizzato  al
conseguimento della laurea specialistica in Medicina e chirurgia.
    L'Amministrazione   della   difesa   si   riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
      i  concorrenti  gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      i  concorrenti  gia'  laureati  in  medicina  e  chirurgia  non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    Inoltre:
      i   concorrenti   che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    8. Nel concorso di cui al precedente comma 1, il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione della
relativa  graduatoria  di  merito, in ragione di esigenze attualmente
non  valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse  alla  consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.