IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 34, 35, 36,
37, 38 e 57;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ed in particolare l'articolo 167;
    Vista  la  legge  22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare gli
articoli 12 e 19;
    Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, n. 264 con il quale
e'  stato adottato il regolamento recante le modalita' di svolgimento
del concorso per l'accesso alla ex VII qualifica funzionale, ora area
funzionale  C  -  posizione  economica C1, dell'area della promozione
culturale;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1, in quanto le
funzioni   proprie   dell'addetto/coordinatore  della  suddetta  area
esigono  il  pieno  possesso  del requisito della vista, per prestare
servizio   sia   nella   sede   centrale   che  nelle  rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero;
    Viste  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 12 marzo 1999,
n. 68  relative alle modalita' di partecipazione ai pubblici concorsi
per le persone disabili;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle certificazioni
amministrative;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 ottobre  1996,  concernente  la  rideterminazione  delle dotazioni
organiche  del  personale  del Ministero degli Affari Esteri ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999,
con il quale il Ministero degli Affari Esteri e' stato autorizzato ad
avviare  la  procedura di reclutamento per la copertura di un massimo
di  quaranta  posti  nei profili professionali della ex VII qualifica
funzionale, ora area funzionale C - posizione economica C1;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri  per  il  triennio normativo
1998/2001;
    Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
    Vista  la  legge  28 luglio  1999, n. 266 contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
    Visto  il  decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732 con il
quale  e' stata rideterminata la dotazione organica del personale del
Ministero  degli  affari  esteri  appartenente  alle aree funzionali,
compresa l'area della promozione culturale;
    Visto  il  decreto  interministeriale  27 settembre 2000, n. 2967
concernente  i  contingenti  dei  profili professionali del Ministero
degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali;
    Ritenuto pertanto di poter indire un concorso per titoli ed esami
a   trentotto   posti  di  addetto/coordinatore  linguistico  per  la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero
degli Affari Esteri;

                               Decreta

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, a
trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione
culturale  all'estero,  posizione  economica  C1  del Ministero degli
affari esteri.
    2.  A  norma  dell'articolo  167 del decreto del Presidente della
Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, quattro dei posti messi a concorso
sono  riservati agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto
a  tempo  indeterminato  presso  le  rappresentanze diplomatiche, gli
uffici  consolari  e gli istituti italiani di cultura all'estero, ove
in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    3.  A  norma  dell'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre
1990,  n. 401  quattro  dei  posti messi a concorso sono riservati al
personale che, alla data di entrata in vigore della predetta la legge
22 dicembre  1990, n. 401, prestava servizio di ruolo all'estero come
lettore di lingua italiana.
    4.  A  norma  dell'articolo  3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993,  n. 537,  otto  dei  posti  messi  a concorso sono riservati ai
militari  in  ferma  di  leva prolungata e ai volontari specializzati
delle  tre  Forze  Armate  congedati  senza demerito al termine della
ferma  o  della  rafferma  contratta,  ove  in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
    5.  A  norma  dell'articolo  40,  secondo  comma  della  legge 20
settembre  1980,  n. 574, uno dei posti messi a concorso e' riservato
agli   ufficiali   di   complemento  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica   che   hanno  terminato  senza  demerito  la  ferma
biennale, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    6.  Coloro  che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    7.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.