IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

    Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  sullo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 3 maggio
1957,  n. 686,  contenente  norme  di  esecuzione  del predetto testo
unico;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619,  concernente  l'istituzione  dell'Istituto  superiore  per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
    Vista  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente le norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
della firma e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione del
comparto  del  personale  delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
    Visto il regolamento del personale dell'Istituto superiore per la
prevenzione   e   la  sicurezza  del  lavoro,  adottato  con  decreto
interministeriale 2 giugno 1988;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991, n. 125, che garantisce la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,   n. 104,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il  riordino  dell'Istituto  superiore  e  la sicurezza del lavoro, a
norma  dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441:  regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e
la  disciplina  delle  attivita'  relative  ai  compiti dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  30 ottobre  1996, n. 693, recanti norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri  dell'Unione europea a posti di lavoro presso la
pubblica amministrazione;
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 sopracitate;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, concernente norme per la semplificazione del procedimento per
il  collocamento  ordinario  dei  lavoratori,  ai sensi dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  norme  sull'organizzazione  del  mercato  del
lavoro ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale;
    Visto  il  parere  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
dipartimento   della  funzione  pubblica,  protocollo  n. 9602/3  del
10 novembre  1998, che autorizza l'Istituto a procedere autonomamente
alla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale, non
rientrando  lo  stesso  nella  disciplina prevista dall'art. 39 della
legge n. 449/1997;
    Atteso  che  l'Istituto,  operante  in  ambito  nazionale, non e'
tenuto  a  seguire  le regole previste dall'art. 16 del decreto-legge
14 giugno  1995,  n. 232, disposizioni in materia di collocamento, in
materia  di  assunzione tramite avviamento a selezione e che pertanto
restano   ferme  le  modalita'  stabilite  dall'art. 16  della  legge
28 febbraio 1987, n. 56;
    Visto  il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996,
che  recepisce  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto  del  personale  delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
    Considerato  che, a fronte dei posti a selezione, in relazione ai
limiti  di  cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
richiamato  dall'art. 5, terzo comma del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1984  e  norma  correlata, risultano inoperanti le
riserve richiamate dall'art. 24, commi 4 e 5 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1984;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991,  n. 171, di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista  dall'accordo  per  il  triennio  1998-1990  concernente  il
personale degli istituti e degli enti di ricerca;
    Visto  il  parere  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
dipartimento   della  funzione  pubblica,  protocollo  n. 2563/3  del
5 giugno   2001,   che   individua  nel  combinato  disposto  di  cui
all'art. 16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1991, n. 171, la normativa
per  avviare a selezione pubblica personale in possesso dei requisiti
tecnici peculiari, in armonia con le esigenze dell'Istituto;
    Visto  il  decreto  interministeriale del 21 novembre 1991, sulla
rideterminazione delle dotazioni organiche;
    Vista la programmazione delle assunzioni 1999/2001;
    Atteso  che  l'art. 13,  punto  2,  lettera  c),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 171/1991 dispone che possono essere
utilizzati  sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli
altri livelli relativi allo stesso profilo;
    Rilevata   la   necessita'   di   personale   di  decimo  livello
professionale, profilo ausiliario tecnico, allo stato quantificato in
due   unita',   stante   la  previsione  della  programmazione  delle
assunzioni per l'anno 2001;
    Visto  il  capitolo  3000 dello stato di previsione del Ministero
della  sanita',  tabella  17,  anno  2001  che dispone del necessario
stanziamento;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                         Posti da ricoprire

    E'  indetta  una  selezione  pubblica,  per  esami,  ai sensi del
combinato  disposto  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171, per il reclutamento di due unita' di personale per il profilo
professionale  di  ausiliario  tecnico  decimo  livello professionale
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
    I  suddetti  posti  sono  messi  a  selezione  per  i servizi dei
dipartimenti centrali e periferici dell'Istituto.