IL DIRETTORE GENERALE
          del personale della scuola e dell'amministrazione

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e'  stato  approvato  il  testo  unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
    Vista  la  legge  3 maggio  1999,  n. 124,  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale  scolastico  e in particolare gli
articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
    Visto   il   regolamento   recante   norme   sulle  modalita'  di
integrazione  e  aggiornamento  delle graduatorie permanenti previste
dagli  articoli  1,  2,  6  e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124,  adottato  con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000,
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;
    Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del predetto regolamento
che  affida  ad  un  apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini  e  delle  modalita'  per  la  presentazione delle domande di
inclusione   nelle   graduatorie  permanenti,  di  aggiornamento  del
punteggio  per  nuovi  titoli  acquisiti  e di trasferimento in altra
provincia;
    Visto   il   regolamento   recante   norme   sulle  modalita'  di
conferimento  delle  supplenze  al  personale  docente  ed  educativo
adottato  con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, registrato
alla Corte dei conti il 14 luglio 2000;
    Visto  il  decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, con il
quale  sono  stati  dettati  termini e modalita' per la presentazione
delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,
ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale del
27 marzo 2000;
    Ritenuto  che  alle  istituzioni  scolastiche  aventi particolari
finalita'  di  cui all'art. 67 del testo unico delle leggi in materia
di  istruzione,  di  cui  al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile
1994,  possono  essere applicate le disposizioni a contenuto generale
vigenti   in   materia  di  reclutamento,  mediante  costituzione  di
specifiche graduatorie permanenti;
    Considerato  che  la normativa comunitaria, di cui alla direttiva
n. 89/1948  CEE e n. 92/1951 CEE, prevede il reciproco riconoscimento
delle  abilitazioni  all'esercizio  della  professione  di docente da
parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea;
    Ritenuto  che  la  procedura  seguita  negli  Stati  europei  per
conseguire   l'abilitazione   o   l'idoneita'   all'insegnamento  sia
equiparabile   a   quella   indetta   ai  sensi  della  citata  legge
n. 124/1999;
    Visto  il  decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla
legge 27 ottobre 2000; n. 306, in particolare l'art. 1, commi 6-bis e
6-ter ;
    Visto  il  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333;
    Vista  la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto
ministeriale  n.  11  del  12 febbraio  2002,  ai  sensi dell'art. 2,
comma 2,  del  citato decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Integrazione e aggiornamento delle graduatorie
          permanenti per il personale docente ed educativo

    1.  L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
del  personale docente ed educativo, costituite in ciascuna provincia
ai  sensi  del  decreto  ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, sono
disposte  secondo  le  modalita' previste dall'art. 4 del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  n. 123  del  27 marzo  2000, di
seguito  denominato  regolamento  delle  graduatorie  permanenti, dal
decreto-legge  2 luglio,  n. 255,  convertito  dalla legge n. 333 del
20 agosto  2001 e dal decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000.
Per il personale docente di strumento musicale nella scuola media, le
disposizioni  del  presente  articolo  e  del  successivo art. 2 sono
integrate da quelle specifiche previste dall'art. 4.
    2.  Il personale docente ed educativo, gia' inserito nella prima,
seconda  e  terza  fascia  delle graduatorie permanenti costituite in
ogni  provincia, puo' chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui
e'  inserito  in  graduatoria  o  presentare domanda di trasferimento
nella  corrispondente  fascia  delle  graduatorie permanenti di altra
provincia,  nonche'  chiedere,  contestualmente,  l'aggiornamento del
punteggio.
    3.   Il  personale  docente  ed  educativo  gia'  inserito  nelle
graduatorie   permanenti  di  due  province  a  seguito  della  prima
integrazione  delle  graduatorie  permanenti,  mantiene il diritto ad
essere  inserito,  per  le  medesime  graduatorie,  nelle graduatorie
permanenti  di due province. Qualora lo stesso personale abbia titolo
all'iscrizione     in    altra    graduatoria,    deve    iscriversi,
necessariamente,  in  una delle due province in cui e' gia' inserito,
fatta  salva  la  possibilita', in caso di eventuale trasferimento di
provincia  richiesto  ai  sensi  del  presente decreto, di iscriversi
nella  provincia  in  cui avviene il trasferimento. Il personale gia'
inserito    in    una    sola   provincia   puo'   essere   inserito,
complessivamente,  per  tutti  i settori scolastici in cui ha titolo,
nelle graduatorie permanenti di un'unica provincia.
    4.  Il  personale  non  inserito nelle graduatorie permanenti, in
possesso  dei  requisiti di cui al successivo art. 3, puo' presentare
domanda   di   inserimento   nella  terza  fascia  delle  graduatorie
permanenti di una sola provincia.