IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848 e successive modificazioni (legge 27 giugno 1942, n. 924, e legge 26 novembre 1969, n. 938), concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, concernenti i titoli di studio per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 aprile 1990, concernente il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza italiana; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, a 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di complemento; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione, tra l'altro, all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2002 partecipazione di personale femminile all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 119 del 24 maggio 2000, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo; Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale militare dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la direttiva del Comando generale delle scuole, n. 51, edizione maggio 2001, concernente norme per la selezione dei candidati ai concorsi per il reclutamento degli allievi ufficiali di complemento (non piloti) dell'Aeronautica militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso per l'ammissione di 200 giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) "laureati" e "diplomati", che avranno luogo presso la Divisione formazione superiore - Scuola di applicazione dell'aeronautica militare di Firenze, per il conseguimento della nomina a sottotenente di complemento nei ruoli, Arma, Corpi e specialita' dell'Aeronautica militare, con il numero di posti di seguito indicati: Laureati: ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.n.): 3 posti; ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.): 63 posti; ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.): 7 posti, cosi' suddivisi: specialita' elettronici: 3 posti; specialita' chimici: 2 posti; specialita' fisici: 2 posti. Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): 88 posti; ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.s.): 10 posti; ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.): 29 posti, cosi' suddivisi: specialita' aeronautici: 4 posti; specialita' armamento: 2 posti; specialita' elettronici: 6 posti; specialita' infrastrutture ed impianti: 5 posti; specialita' chimici: 2 posti; specialita' geofisici: 5 posti; specialita' motorizzazione: 5 posti. I posti di cui sopra sono ripartiti nei corsi appresso indicati, che si svolgeranno nei periodi a fianco di ciascuno riportati: 121o corso (dal 16 settembre al 6 dicembre 2002) Laureati: ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (7 unita); ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (28 unita). Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (36 unita); ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (29 unita). 122o corso dal 31 marzo al 20 giugno 2003). Laureati: ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (35 unita); ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (3 unita); Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (52 unita); ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (10 unita). 2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la ripartizione per ruolo, Arma, Corpo e specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento. 3. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di modificare le date di svolgimento dei corsi di cui al precedente, comma 1, di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di trasferire i giovani da un corso all'altro.