IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e 4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  effettivo  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito,
emanato  in  applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto   il   decreto   legislativo  28 giugno  2000,  n. 216,  in
particolare  l'art. 22,  recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 settembre  2001,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che,  nel  definire  i  ruoli dell'Esercito nei quali
avverra'  nell'anno  2002  il  reclutamento di personale femminile ha
fissato  al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra'
conseguire  la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo
del ruolo speciale del corpo sanitario dell'Esercito;
    Ravvisata  la  necessita' di indire un concorso straordinario per
la  nomina di sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale  del  corpo  sanitario dell'Esercito, previsto nel piano dei
reclutamenti  di  personale  militare  predisposto per l'anno 2002 in
attuazione  dell'art. 19,  comma 4,  della  legge  28 dicembre  2001,
n. 448;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il   reclutamento  di  sedici  sottotenenti  in  servizio  permanente
effettivo  nel  ruolo  speciale  del corpo sanitario dell'Esercito. I
posti a concorso sono cosi' ripartiti:
      a) 10 (dieci) per i laureati in psicologia;
      b) 6  (sei)  per i laureati in odontoiatria, con riserva di tre
posti  a  favore  degli  ufficiali di complemento del corpo sanitario
dell'Esercito  vincolati  -  alla  data  di  scadenza  del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1 -
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574.
    2. I  posti  riservati  di cui al precedente comma 1, lettera b),
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno   devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  compresi  nella
graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
    3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i posti
di cui al precedente comma 1, lettera a), eventualmente non ricoperti
per  insufficienza  di  concorrenti  idonei potranno essere devoluti,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, ai concorrenti
idonei per i posti di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.
    4. Il  numero  dei  posti  e  la  relativa ripartizione di cui al
precedente  comma 1, potranno subire modificazioni, fino alla data di
approvazione  della  graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze
della Forza armata.