IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di primo maresciallo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili; Vista la determinazione dirigenziale datata 22 ottobre 2001, con la quale e' stato fissato per l'anno 2001 in 182 unita' il numero delle promozioni da conferire nel grado di primo maresciallo dell'Aeronautica militare mediante concorso; Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di primo maresciallo come disposto dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 196/1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82; Decreta: Art. 1. Requisiti 1) E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo in servizio permanente riservato ai marescialli di prima classe dell'Aeronautica militare con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2001 e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3: a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti; b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore alla media" o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale per delitto non colposo; d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego; e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni. 2) I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere c), d) ed e), che accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice. 3) La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.