IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che  stabilisce,  ai  sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo  n. 196/1995  le  modalita' e le procedure di valutazione
per  l'avanzamento  per concorso, per titoli di servizio ed esami, al
grado di 1o maresciallo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Vista  la determinazione dirigenziale datata 22 ottobre 2001, con
la  quale  e'  stato  fissato  in 99 unita' per l'anno 2001 il numero
delle   promozioni   da   conferire   nel  grado  di  1a  maresciallo
dell'Esercito mediante concorso;
    Considerato  che  occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per  titoli  di  servizio  ed  esami, al grado di 1o maresciallo come
disposto  dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    1.  E indetto  un  concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  al  grado  di  1o maresciallo riservato ai marescialli
capi  dell'Esercito  con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio
2001  e  che  alla  data di scadenza del termine di cui al successivo
art. 3:
      a) siano  in  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso Istituti legalmente riconosciuti;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a "superiore
alla  media"  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
      c) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
      e) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Inoltre,  i  requisiti  previsti  alle
lettere  c),  d)  ed  e),  accertati  secondo  le modalita' stabilite
dall'amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
    3.  La  partecipazione  al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.