II DIRETTORE
                 dell'Istituto di fisiologia clinica
           del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Visto  l'art. 23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
istituzioni  ed  enti  di ricerca e sperimentazione stipulato in data
5 marzo 1998;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
    Vista la delibera del consiglio direttivo n. 150 del 16-17 giugno
1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Vista    la   delibera   del   consiglio   direttivo   n. 25/2001
dell'8 febbraio 2001;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista  l'autorizzazione del DSTS - Servizio II - Concorsi e borse
di studio - protocollo n. 1862664 del 22 marzo 2002;

                              Dispone:

                               Art. 1.

                 Natura e contenuto della selezione

    E'  indetta  una  selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione  di  una  unita'  di personale laureato ricercatore, con
contratto  di  lavoro  a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, con
oneri  a  carico dei fondi provenienti dalla convenzione stipulata in
data 15 settembre 2000 con l'azienda sanitaria locale - Le 2.
    Il   contratto   avra'   la  durata  di  un  anno,  eventualmente
prorogabile  in  presenza della necessaria disponibilita' finanziaria
derivante  dal  citato contratto finanziatore, e non potra' superare,
in ogni caso, i cinque anni.
    L'assunzione  sara'  regolata  dalla normativa vigente al momento
della stipula del contratto di lavoro.