IL DIRETTORE GENERALE
                       per il personale civile

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3:  "Testo  unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686:  "Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo
funzionale  del personale civile e militare dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la  legge  20 settembre  1980,  n  574:  "Unificazione  e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa  apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in  congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo,  e  di  diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1990, n. 302: "Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10  aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche"  ed  in particolare l'art. 1,
lettera d),  secondo  il  quale  per l'accesso ai posti del Ministero
della  difesa  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  "Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  corsi  unici  e  delle  altre  forme  di assunzione nei pubblici
impieghi",   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
    Vista  la  legge  15  maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191: "Modifiche ed integrazioni
alle  leggi  15 marzo  1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a
distanza nelle pubbliche amministrazioni";
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445:   "testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165:  "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro - comparto
Ministeri - stipulato in data 16 maggio 1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro - comparto
Ministeri - stipulato in data 16 febbraio 1999;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001 di
programmazione  delle  assunzioni  nelle  pubbliche amministrazioni a
norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stata  autorizzata
l'amministrazione  della  Difesa  a  bandire,  tra  l'altro, concorsi
pubblici  area  funzionale  C,  posizione  economica  C1,  per n. 200
unita';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
26 giugno   1998  concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale  del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 30 e 31
del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare la
tabella  A,  quadro  1,  relativamente  alla consistenza organica dei
seguenti profili professionali:
      analista;
      biologo;
      capo sala macchine;
      cartografo;
      chimico;
      fisico;
      programmatore esperto;
      programmatore di sistema;
      psicologo;
    Viste  altresi  le  consistenze  organiche  di  cui  al  quadro 5
(dotazione  organica per regioni) della suindicata tabella A allegati
al  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 1998;
    Accertato  che  nei  succitati  profili  professionali per quanto
concerne  i  posti riferiti al quadro 5 della stessa tabella sussiste
la disponibilita' dei posti;
    Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione dei relativi
bandi di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Sono   indetti   nove  concorsi  pubblici,  per  esami,  su  base
circoscrizionale,   per  posti  di  area  funzionale  C  -  posizione
economica C1, per i seguenti profili professionali e ripartiti tra le
sotto elencate regioni:
=====================================================================
Posti| Profilo professionale  |               Regione
=====================================================================
     |                        |  2 Campania, 13 Lazio, 7 Liguria, 6
 31  |        Analista        |          Puglia, 3 Toscana
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     |                        |     1 Emilia Romagna, 1 Lazio, 1
     |                        |  Lombardia, 1 Puglia, 1 Sardegna, 2
  8  |        Biologo         |          Toscana, 1 Veneto
---------------------------------------------------------------------
  5  |   Capo sala macchine   |    1 Lazio, 1 Liguria, 3 Toscana
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 37  |       Cartografo       |    1 Lazio, 8 Liguria, 28 Toscana
---------------------------------------------------------------------
     |                        |  3 Lazio, 7 Liguria, 1 Lombardia, 6
 20  |        Chimico         |     Puglia, 2 Toscana, 1 Veneto
---------------------------------------------------------------------
  5  |         Fisico         |   2 Liguria, 1 Sicilia, 2 Toscana
---------------------------------------------------------------------
  4  | Programmatore esperto  |    2 Lazio, 1 Liguria, 1 Toscana
---------------------------------------------------------------------
     |                        |  1 Campania, 8 Lazio, 2 Liguria, 1
 16  |Programmatore di sistema|    Piemonte, 2 Sicilia, 2 Toscana
---------------------------------------------------------------------
     |                        |   1 Abruzzo, 1 Calabria, 1 Emilia
     |                        |   Romagna, 1 Lazio, 1 Piemonte, 2
  9  |       Psicologo        |    Sardegna, 1 Toscana, 1 Veneto

    Gli  aspiranti  per  ciascun concorso possono presentare una sola
domanda  di ammissione nella quale devono chiaramente specificare una
sola regione per la quale intendono concorrere.
    In  applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
e  successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore
al  50%  avverra'  con  contratto  di  lavoro  a  tempo parziale, con
prestazione  lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
secondo  quanto  previsto  dal  comma  9  dell'art.  21 del contratto
collettivo  nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999
e  tenuto  conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore
all'atto   delle   assunzioni   stesse,   nonche'  del  numero  delle
autorizzazioni  ad  assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita'  di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita'  svolta  non  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
    Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a  cessare  dalla  situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.