IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista  la  legge  19 maggio  1986,  n. 224, recante, tra l'altro,
norme  per  il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1  febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
l'approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea,
pubblicato   nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli   ufficiali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  direttiva  n. 48  edizione  1998, del Comando generale
delle  scuole  dell'Aeronautica  militare, concernente la valutazione
attitudinale  e  comportamentale  dei  candidati allievi ufficiali in
servizio  permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 aprile 1999, n. 188, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  per  il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
l'elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 aprile   2000,   recante
integrazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  18 aprile 1990,
concernente  l'approvazione  del  nuovo  elenco  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di
navigazione aerea;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 settembre  2001,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  fissa  tra l'altro al 20% l'aliquota percentuale
massima  di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno
2002  quale  allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica
militare;
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere che tutti i concorrenti che
abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso indetto con il
presente  decreto  vengano  sottoposti ad una prova di preselezione e
che  l'ammissione ai prescritti accertamenti sanitari di un numero di
concorrenti  non  superiore  a  sette  volte quello dei posti messi a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
    Considerato  che,  nel  rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui   al   sopracitato  decreto  ministeriale  6 settembre  2001,  e'
opportuno  prevedere  che  tra  i  concorrenti  di sesso femminile da
ammettere  alle  successive  prove nel numero sopraindicato quelli di
sesso femminile non superino detta aliquota massima;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto  un  concorso per l'ammissione di quaranta allievi
ufficiali   piloti   di  complemento  del  ruolo  naviganti  speciale
dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di anni dodici.
    2. Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia  di sesso
maschile,  anche  se  alle armi, che di sesso femminile. Tuttavia, il
numero  massimo  di  posti  disponibili  per  i  concorrenti di sesso
femminile,  calcolato  in  base  all'aliquota percentuale fissata dal
decreto  ministeriale  6 settembre 2001, citato nelle premesse, e' di
otto posti.
    Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere  ammessi  al  corso  di pilotaggio aereo in numero superiore a
quello indicato.
    3. Il  numero  dei  posti  nel  concorso  di  cui  al precedente,
comma 1,  potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della  graduatoria  di merito, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  di  quelle della Forza armata
connesse  alla  consistenza  del  ruolo  naviganti speciale dell'Arma
aeronautica, specialita' piloti, di complemento.