IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, in quanto applicabile secondo il disposto dell'art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni positive per la realizzazione delle parita' uomo-donna nel lavoro" come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' il decreto legislativo 11 maggio 1998, n. 135, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che, all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificata dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti le percentuali di riserva da attribuire agli ex militari delle tre Forze armate; Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato; Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/99 del 17 maggio 1999, concernente il versamento dell'imposta di bollo da parte dei vincitori dei concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2000, n. 00/5961, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione medesima e sono state definite le relative attribuzioni di servizio; Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2001, n. 00/2259, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto n. 00/5961 del 19 giugno 2000; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, sottoscritto in data 5 aprile 1996, nonche' quello sottoscritto in data 4 settembre 1996; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sopra menzionato sottoscritto in data 24 maggio 2000, per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, nonche' quello sottoscritto in data 4 aprile 2001 per il biennio economico 2000-2001; Visto in particolare l'art. 18 del suddetto Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 circa la formazione per lo sviluppo professionale dei dipendenti; Visto l'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che consente l'assunzione di personale nelle singole amministrazioni, nel numero deliberato semestralmente dal Consiglio dei Ministri; Vista la circolare n. 2/2000 in data 10 febbraio 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta legge n. 449/1997; Vista la nota n. 00/61056 del 29 febbraio 2000, con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'autorizzazione ad assumere trentaquattro unita', ha trasmesso il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 226 del 27 settembre 2000, con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stata autorizzata ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare nell'area funzionale C, posizioni economiche C1 e C2; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000); Visto, in particolare, 1'art. 20 della citata legge n. 488/1999, il quale, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo' essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); Visto il decreto 20 settembre 2000, n. 00/62472, del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della funzione pubblica, con il quale sono state individuate le attivita' lavorative non consentite ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Ravvisata la necessita' di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale, fissato nel numero di tredici unita', da inquadrare in prova nell'area funzionale C, posizione economica C2, profilo professionale di direttore (ex ottava qualifica funzionale), per fare fronte alle esigenze di alcuni organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze e che tali autorizzazioni potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e dal ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto; Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'amministrazione; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di tredici unita' di personale da inquadrare, in prova, nell'area funzionale C, posizione economica C2, profilo professionale di direttore - ex ottava qualifica funzionale, per far fronte alle esigenze di servizio degli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato situati nelle sottoindicate regioni. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e dal ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di lavoro. La sede di servizio sara' assegnata, in via prioritaria, tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse in merito alla regione di destinazione ed alla tipologia del rapporto di lavoro: Regione numero delle unità da destinare di destinazione a tempo pieno a tempo parziale - - Piemonte 1 1 Emilia-Romagna 1 1 Lombardia 2 2 Liguria 1 1 Toscana - 1 Veneto 1 1 ------------------------------- Totali . . . 6 7 L'eventuale trasferimento dei vincitori presso altra sede potra' avvenire ove consentito dalle esigenze di servizio dell'organo di prima assegnazione e, comunque, non prima di cinque anni dalla data di assunzione. I lavoratori disabili disoccupati iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori occupati di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame. Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera c), del presente bando. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.