IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme   generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  di
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi,  in  quanto  applicabile  secondo il disposto dell'art. 45,
comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  "Azioni
positive  per  la  realizzazione delle parita' uomo-donna nel lavoro"
come  anche  previsto  dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del
1993;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  nonche' il decreto
legislativo  11  maggio  1998,  n. 135,  in  materia  di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3,  prevede  che  i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
    Vista  la legge 20 settembre 1980, n. 574, e la legge 24 dicembre
1986,   n. 958,   modificata   dall'art. 3,   comma 65,  della  legge
24 dicembre  1993,  n. 537,  concernenti le percentuali di riserva da
attribuire agli ex militari delle tre Forze armate;
    Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, concernente
la  revisione  della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente
ulteriori   disposizioni   integrative   e   correttive  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
    Vista  la  circolare  n. 69  del  6 agosto 1998 del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  ragioneria  generale dello Stato, concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
    Vista  la  circolare  del Ministero delle finanze n. 83104/99 del
17 maggio  1999,  concernente  il versamento dell'imposta di bollo da
parte dei vincitori dei concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente  tabacchi  italiani  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive   e  commerciali  gia'  riservate  o  comunque  attribuite
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n. 115,  recante  norme  per la riorganizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
    Visto  il decreto direttoriale 19 giugno 2000, n. 00/5961, con il
quale  sono  stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non
generale  dell'Amministrazione  medesima  e  sono  state  definite le
relative attribuzioni di servizio;
    Visto  il  decreto direttoriale 2 aprile 2001, n. 00/2259, con il
quale  sono  state  apportate modificazioni ed integrazioni al citato
decreto n. 00/5961 del 19 giugno 2000;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, sottoscritto in data
5 aprile 1996, nonche' quello sottoscritto in data 4 settembre 1996;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
sopra   menzionato  sottoscritto  in  data  24 maggio  2000,  per  il
quadriennio  normativo  1998-2001  ed il biennio economico 1998-1999,
nonche'  quello  sottoscritto  in  data  4 aprile 2001 per il biennio
economico 2000-2001;
    Visto  in particolare l'art. 18 del suddetto Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  1998-2001  circa la formazione per lo sviluppo
professionale dei dipendenti;
    Visto  l'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive  modificazioni,  contenente  misure per la stabilizzazione
della  finanza pubblica, che consente l'assunzione di personale nelle
singole  amministrazioni,  nel  numero  deliberato semestralmente dal
Consiglio dei Ministri;
    Vista  la  circolare  n. 2/2000  in  data  10 febbraio 2000 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite
direttive  in  ordine  all'applicazione  dell'art. 39  della suddetta
legge n. 449/1997;
    Vista  la  nota  n. 00/61056  del  29 febbraio 2000, con la quale
l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato nel richiedere alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  l'autorizzazione  ad  assumere  trentaquattro  unita',  ha
trasmesso  il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  serie
generale -    n. 226    del   27 settembre   2000,   con   il   quale
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stata autorizzata
ad  avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale
da inquadrare nell'area funzionale C, posizioni economiche C1 e C2;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Visto,  in particolare, 1'art. 20 della citata legge n. 488/1999,
il  quale,  tra  l'altro,  stabilisce  che  il Consiglio dei Ministri
definisce,  entro  il  primo semestre di ciascun anno, la percentuale
del  personale  da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale,
che,  comunque,  non  puo'  essere  inferiore al 50% delle assunzioni
autorizzate;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
    Visto  il  decreto  20 settembre  2000, n. 00/62472, del Ministro
delle  finanze  emanato  di  concerto  con il Ministro della funzione
pubblica, con il quale sono state individuate le attivita' lavorative
non  consentite  ai  dipendenti  dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    Ravvisata la necessita' di procedere all'indizione di un concorso
pubblico,  per  esami,  per  il  reclutamento  di  un  contingente di
personale,  fissato  nel  numero  di tredici unita', da inquadrare in
prova   nell'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  profilo
professionale di direttore (ex ottava qualifica funzionale), per fare
fronte  alle  esigenze di alcuni organi dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle
finanze  e  che  tali  autorizzazioni potranno essere condizionate da
criteri di scaglionamento degli ingressi e dal ricorso a contratti di
lavoro  a  tempo  parziale  in  numero non inferiore alla percentuale
prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto;
    Considerato,  infine,  che  i  vincitori  del  concorso  potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'amministrazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Numero dei posti messi a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  un  contingente  di tredici unita' di personale da inquadrare, in
prova,  nell'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  profilo
professionale  di direttore - ex ottava qualifica funzionale, per far
fronte  alle  esigenze  di servizio degli organi dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato situati nelle sottoindicate regioni.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione
pubblica  e  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze e potranno
essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e dal
ricorso  a  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale con prestazione
lavorativa  non  superiore  al  cinquanta per cento di quella a tempo
pieno,  in  numero non inferiore alla percentuale prevista al momento
dell'assunzione per tale tipologia di lavoro.
    La  sede di servizio sara' assegnata, in via prioritaria, tenendo
conto  dell'ordine  di  graduatoria  e  delle  preferenze espresse in
merito alla regione di destinazione ed alla tipologia del rapporto di
lavoro:


        Regione             numero delle unità da destinare
    di destinazione         a tempo pieno  a tempo parziale
                                  -              -
Piemonte                          1              1
Emilia-Romagna                    1              1
Lombardia                         2              2
Liguria                           1              1
Toscana                           -              1
Veneto                            1              1

                            -------------------------------
        Totali . . .              6              7

    L'eventuale  trasferimento dei vincitori presso altra sede potra'
avvenire  ove  consentito  dalle  esigenze di servizio dell'organo di
prima  assegnazione  e, comunque, non prima di cinque anni dalla data
di assunzione.
    I  lavoratori  disabili  disoccupati  iscritti nell'elenco di cui
all'art. 8,  comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino  al  50%  dei  posti  messi  a  concorso. I disabili che abbiano
conseguito  l'idoneita'  nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  della  quota  del  7%  dei lavoratori
occupati  di  cui  all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
    Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Il  20%  dei  posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, ai militari in ferma di leva
prolungata  ed  ai  volontari  specializzati  delle tre Forze armate,
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
    Gli  aspiranti  di  cui  ai  precedenti  commi  devono  essere in
possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2,
lettera c), del presente bando.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di  una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa  dichiarazione  nella domanda di partecipazione al concorso,
pena l'esclusione dal relativo beneficio.