In  esecuzione del decreto n. 750 del 28 giugno 2002, e' indetto,
ai  sensi  dell'art.  15, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992
cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 22/1999, nonche' del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 dicembre 1997 n. 484,
avviso  pubblico  per  il  conferimento  di incarico quinquennale di:
dirigente  medico  di  direzione  medica  di  presidio  ospedaliero -
direttore  di  struttura  operativa  complessa di direzione medica di
presidio ospedaliero.
    L'incarico  e'  disciplinato  da contratto di diritto privato, ha
durata   quinquennale   e  potra'  essere  rinnovato.  L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di
lavoro  per  compimento  del  limite massimo di eta'. In tale caso la
durata  dell'incarico  viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
    Le   amministrazioni   pubbliche   garantiscono  parita'  e  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed al
trattamento  sul lavoro (art. 7 comma 1, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).
                               Art. 1.

            Requisiti generali richiesti per l'ammissione

    Possono  partecipare  alla  selezione  coloro  che,  alla data di
scadenza   del   termine   stabilito   dal   presente  bando  per  la
presentazione  delle  domande,  siano  in  possesso  dei requisiti di
ammissione elencati nel presente articolo e nel successivo art. 2.
    1)  cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei Paesi dell'Unione
europea  e  fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea  devono  avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
    2)   idoneita'  fisica  al  regolare  svolgimento  del  servizio.
L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura
della   azienda  prima  dell'immissione  in  servizio.  Il  personale
dipendente  di  pubbliche  amministrazione e di istituti; ospedali ed
enti  di  cui  agli  articoli 25  e 26, primo, comma del, decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 dicembre  1979, e' dispensato dalla
visita medica;
    3)  godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli  impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
    4)  non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione.  Non  possono  accedere agli impieghi
coloro  che  siano  stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.