IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernenti  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
dei  sovrintendenti  dell'Arma dei carabinieri sono disponibili circa
mille  da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198,  come  modificato  dal  decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83,   mediante   due   distinti  concorsi,  nel  limite  del  70%,
corrispondente  a  settecento posti, mediante un concorso interno per
titoli  riservato  agli appuntati scelti per l'ammissione ad un corso
di  aggiornamento  e  formazione  professionale,  della durata di tre
mesi,  che  si  conclude  con  un esame orale, e per il restante 30%,
corrispondente  a  trecento,  posti  mediante un concorso interno per
titoli  ed  esame  scritto  riservato  agli  appuntati  scelti,  agli
appuntati,  ai  carabinieri  scelti  ed  ai  carabinieri  in servizio
permanente  con almeno sette anni di servizio, previo superamento del
corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
    Considerato  che  gli  appuntati  scelti possono partecipare, per
ciascun  anno,  ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  interno  per  titoli,  riservato  agli
appuntati  scelti, per l'ammissione al secondo corso di aggiornamento
e  formazione  professionale di settecento allievi vicebrigadieri del
ruolo   sovrintendenti   dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  dieci
riservati  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo
previsto  dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.