IL RETTORE

    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999, regolamento in
materia  di dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
    Visto  il  regolamento interno in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita'  degli  studi di Udine emanato con decreto rettorale
n. 525 del 18 luglio 2002;
    Vista  la  legge  30 novembre 1989, n. 398 in materia di borse di
studio universitarie;
    Vista  la  legge 13 agosto 1984, n. 476, in particolare l'art. 2,
in   materia  di  borse  di  studio  e  dottorato  di  ricerca  nelle
Universita';
    Considerato  che il senato accademico nella seduta del 17 gennaio
2001 ha fatto proprio l'orientamento per cui la posizione di fruitore
di borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca
e'  incompatibile  con  redditi di rapporto di lavoro subordinato per
l'intera durata del rapporto stesso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile  2001  "uniformita'  di  trattamento  sul diritto agli studi
universitari,  ai  sensi  dell'art. 4  della  legge  2 dicembre 1991,
n. 390";
    Viste  le delibere del consiglio di amministrazione del 30 maggio
2002   e   del   senato   accademico   del  12 giugno  2002  relative
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca per l'a.a. 2002/2003;
    Vista   la   relazione   del   nucleo   di   valutazione  interna
dell'11 giugno 2002 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita'
previsti  dal  decreto  ministeriale  n. 224 del 30 aprile 1999 e dal
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  E' istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
con  sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Udine. I
posti  messi  a  concorso  pubblico  sono specificati di seguito, con
l'indicazione   del   numero   delle   borse  disponibili,  che  sono
finanziate:
      con    fondi   finalizzati   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
      con fondi dell'Ateneo;
      con  fondi  stanziati  dalla  legge  regionale  12 luglio 1999,
n. 22,  art. 5  che  ha previsto il sostegno ai corsi di dottorato di
ricerca  e  di  corrispondenti  borse  di studio destinate a laureati
residenti nel Friuli- Venezia Giulia;
      con fondi di soggetti esterni;

    ---->  Vedere immagini da pag. 45 a pag. 55 della G.U.  <----

    2.  Il  numero  delle  borse di studio potra' essere aumentato, a
seguito  di finanziamenti reperiti successivamente all'emanazione del
presente bando; in tal caso l'assegnazione verra' effettuata seguendo
la  graduatoria di merito. L'eventuale aumento del numero delle borse
di  studio  sara'  reso  noto  anche  utilizzando i consueti supporti
                            informatici.
    3.  L'aumento  delle  borse  di studio determina l'incremento dei
                 posti globalmente messi a concorso.
    4.  Gli  assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato  anche  in  sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano  riguardi  la  stessa area scientifico-disciplinare della
              ricerca oggetto dell'assegno di ricerca.
    5.  I  cittadini extracomunitari concorrono al posto di dottorato
di   ricerca  in  soprannumero  nei  limiti  delle  borse  aggiuntive
esplicitamente  istituite.  Negli  altri casi concorrono a parita' di
condizioni   con  i  cittadini  comunitari,  salva  la  possibilita',
stabilita  dalla  commissione  di  concorso,  di sostenere l'esame in
                           lingua inglese.
    6.   I   cittadini  extracomunitari  potranno  essere  ammessi  a
sostenere le prove concorsuali per via telematica, nel caso in cui il
calendario   delle  stesse  non  consenta  l'acquisizione  dei  visti
necessari  all'espatrio.  Per poter beneficiare di tale procedura gli
interessati   devono  farne  esplicita  richiesta  nella  domanda  di
                             ammissione.
                7. Tutti i corsi hanno durata triennale.
    8.  Saranno  attivati  i soli corsi di dottorato che, espletati i
relativi  concorsi, abbiano prodotto un numero minimo di tre ammessi.
Qualora  le  domande  di  ammissione al concorso, ovvero il numero di
candidati  presenti  all'espletamento  delle  prove  concorsuali, sia
inferiore  a  tre  non si dara' seguito all'attivazione del corso ne'
              all'espletamento delle prove concorsuali.