IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64  recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
    Visto  in  particolare  l'art. 5,  comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art. 6,  comma 1,  della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Vista  la  circolare  del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile  in  data  21 settembre  2001, recante "Disposizioni
regolanti   l'avvio  del  servizio  civile  volontario  in  Italia  e
all'estero  ai  sensi  della  legge 6 marzo 2001, n. 64 e della legge
8 luglio 1998, n. 230";
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio  2002  recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno
2002,  del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi
dell'art. 6,   comma 1,  della  legge  n. 64  del  2001  e  ulteriori
disposizioni  relative  al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti  entro  la  data  del 20 aprile 2002, secondo
quanto  previsto  dalla  circolare  del  27 marzo  2002 del direttore
generale  dell'Ufficio  nazionale  per il servizio civile, sono stati
approvati  dall'Ufficio  n. 79 progetti, che consentono di avviare al
servizio ottocentoventuno volontari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Generalita'

    E'   indetto  un  bando  per  la  selezione  di  ottocentoventuno
volontari  da  impiegare  per  l'anno  2002  nei progetti di servizio
civile  in  Italia,  di  cui  all'elenco  contenuto  nell'allegato 1,
approvati  dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito:
"l'Ufficio") ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da  ciascun  ente  all'atto  della trasmissione della graduatoria dei
volontari  selezionati  presso  cui  i  progetti  sono  realizzati  e
coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
    L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e  le  modalita'  indicate  al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di 433,80 euro mensili al lordo della ritenuta fiscale del 18%.