IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
del'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62,  che  approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche',
la  durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto  a  quattordici  mesi  la  ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art. 1,  comma 1,  lettere a), b) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  22 aprile 1999,
n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione
dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento    del   personale   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno 2003 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  concernente il regolamento recante
norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare, con
annesso  elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2003 concorsi per l'ammissione di
cinquecentoquattro  giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di
complemento (A.U.C.) per il conseguimento della nomina a sottotenente
di  complemento  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni,  Arma  dei  trasporti  e  materiali,  Corpo  di
amministrazione  e  di  commissariato dell'Esercito, con il numero di
posti e con le date di inizio a fianco di ciascun corso indicati:
      190 corso: 126 posti, incorporazione 8 gennaio 2003;
      191 corso: 126 posti, incorporazione 2 aprile 2003;
      192 corso: 126 posti, incorporazione 2 luglio 2003;
      193 corso: 126 posti, incorporazione 1 ottobre 2003.
    2.  Il  numero  dei  posti  disponibili  per ciascun corso potra'
subire  modificazioni  fino  alla data di approvazione della relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali di complemento.
    3.  Ai  sensi  dell'art. 4,  comma 3,  del  decreto  ministeriale
11 febbraio  1988,  n. 62,  citato nelle premesse, il Ministero della
difesa  ha  facolta'  di  sopprimere  qualsiasi  corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.