IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare gli articoli 19 e 20; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo alle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 con cui sono state apportate modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ed in particolare l'art. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Universita', sottoscritto in data 9 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 - Serie generale - del 22 settembre 2000, ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare gli articoli 50, 51 e 93; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto rettorale 7 aprile 1994, n. 581 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il verbale del 26 febbraio 2002 con il quale il Nucleo di valutazione di Ateneo ha deliberato di avviare il procedimento di assunzione a tempo determinato e pieno per un anno rinnovabile d'anno in anno nei limiti previsti dall'art. 19, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Universita' di una unita' di personale corrispondente alla categoria C, posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la realizzazione del progetto del Nucleo di valutazione volto ad organizzare la raccolta e l'elaborazione di dati relativi all'Ateneo con particolare riferimento alla valutazione della didattica; Visto il P.D.A. n. 437 del 12 luglio 2002 di approvazione del succitato progetto; Considerato pertanto che si rende indispensabile la selezione di una unita' di personale in possesso della preparazione e dell'attitudine necessaria allo svolgimento delle attivita' suddette; Vista la nota del 6 marzo 2002 con la quale il presidente del Nucleo di valutazione ha comunicato, tra l'altro, il programma sul quale verteranno le prove di selezione; Considerato che il posto richiesto gode della relativa copertura finanziaria, che gravera' sul capitolo di spesa I-01-03 del Nucleo di valutazione di Ateneo, cosi' come attestato dal presidente con nota del 6 marzo 2002; Accertata in relazione alla specifica professionalita' richiesta, l'inesistenza di graduatorie utili di selezioni gia' espletate: Dispone: Art. 1. Selezione pubblica E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per un anno rinnovabile d'anno in anno nei limiti previsti dall'art. 19, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Universita', per mansioni corrispondenti alla categoria C, posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati, per la realizzazione del progetto del Nucleo di valutazione di Ateneo volto ad organizzare la raccolta e l'elaborazione di dati relativi all'Ateneo con particolare riferimento alla valutazione della didattica presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. Il contratto avra' la durata di un anno e puo' essere prorogato fino al limite massimo di durata previsto dall'art. 19, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Universita', attualmente vigente. L'amministrazione si riserva, inoltre, il potere di confermare il contratto di anno in anno in relazione all'accertamento della copertura finanziaria da parte della struttura di destinazione. L'attivita' correlata a detto incarico e' cosi' caratterizzata: grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure, con diversi livelli di complessita', basate su criteri parzialmente prestabiliti; grado di responsabilita': relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite. L'incaricato si fara' carico, in relazione ai doveri di informazione e di analisi che competono al Nucleo di valutazione di Ateneo: a) di raccogliere e verificare la documentazione sulle strategie dell'Ateneo e sulle politiche territoriali che influenzano le prospettive dell'Ateneo stesso; b) di individuare informazioni necessarie per completare le documentazioni esistenti, suggerendo al Nucleo le opportune procedure; c) di interagire con gli uffici, interni ed esterni all'Ateneo, presso i quali sono disponibili dati rilevanti per il Nucleo; d) di compiere su documenti e dati le opportune elaborazioni; e) organizzare la raccolta e l'elaborazione di dati relativi all'Ateneo, con particolare riferimento alla valutazione della didattica; f) assistere il Nucleo di valutazione di Ateneo nella progettazione delle analisi dei risultati e nelle sedute. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.