IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunita'
tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104 ed in particolare gli
articoli 19 e 20;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 relativo alle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693  con  cui sono state apportate modifiche al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  concernente  il trattamento dei dati
personali;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo,  ed in particolare l'art. 3 e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della   suddetta   legge   n. 127/1997   e   successive  modifiche  e
integrazioni;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
Universita',  sottoscritto  in  data  9 agosto  2000  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 - Serie
generale - del 22 settembre 2000, ed in particolare l'art. 19;
    Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n. 388 "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato" ed in
particolare gli articoli 50, 51 e 93;
    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il decreto rettorale 7 aprile 1994, n. 581 con il quale e'
stato   emanato   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  della
Basilicata e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto  il  verbale del 26 febbraio 2002 con il quale il Nucleo di
valutazione  di  Ateneo  ha  deliberato di avviare il procedimento di
assunzione a tempo determinato e pieno per un anno rinnovabile d'anno
in  anno  nei  limiti  previsti  dall'art. 19, comma 6, del contratto
collettivo  nazionale di lavoro comparto Universita' di una unita' di
personale  corrispondente  alla categoria C, posizione economica C1 -
Area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  per  la
realizzazione  del  progetto  del  Nucleo  di  valutazione  volto  ad
organizzare  la raccolta e l'elaborazione di dati relativi all'Ateneo
con particolare riferimento alla valutazione della didattica;
    Visto  il  P.D.A.  n. 437  del 12 luglio 2002 di approvazione del
succitato progetto;
    Considerato  pertanto che si rende indispensabile la selezione di
una   unita'   di   personale   in   possesso  della  preparazione  e
dell'attitudine necessaria allo svolgimento delle attivita' suddette;
    Vista  la  nota  del  6 marzo 2002 con la quale il presidente del
Nucleo  di  valutazione  ha comunicato, tra l'altro, il programma sul
quale verteranno le prove di selezione;
    Considerato  che il posto richiesto gode della relativa copertura
finanziaria, che gravera' sul capitolo di spesa I-01-03 del Nucleo di
valutazione  di  Ateneo, cosi' come attestato dal presidente con nota
del 6 marzo 2002;
    Accertata in relazione alla specifica professionalita' richiesta,
l'inesistenza di graduatorie utili di selezioni gia' espletate:

                              Dispone:

                               Art. 1.

                         Selezione pubblica

    E'  indetta  una  selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  una unita' di personale da assumere con rapporto di
lavoro  a tempo determinato e pieno per un anno rinnovabile d'anno in
anno   nei  limiti  previsti  dall'art. 19,  comma 6,  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto Universita', per mansioni
corrispondenti  alla  categoria  C,  posizione  economica  C1  - Area
tecnica,   tecnico-   scientifica   ed   elaborazione  dati,  per  la
realizzazione  del progetto del Nucleo di valutazione di Ateneo volto
ad   organizzare  la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  relativi
all'Ateneo   con   particolare  riferimento  alla  valutazione  della
didattica   presso  l'Universita'  degli  studi  della  Basilicata  -
Potenza.
    Il  contratto  avra' la durata di un anno e puo' essere prorogato
fino  al limite massimo di durata previsto dall'art. 19, comma 6, del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto  Universita',
attualmente vigente.
    L'amministrazione si riserva, inoltre, il potere di confermare il
contratto  di  anno  in  anno  in  relazione  all'accertamento  della
copertura finanziaria da parte della struttura di destinazione.
    L'attivita' correlata a detto incarico e' cosi' caratterizzata:
      grado   di   autonomia:   svolgimento   di  attivita'  inerenti
procedure,  con  diversi  livelli  di complessita', basate su criteri
parzialmente prestabiliti;
      grado di responsabilita': relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
    L'incaricato   si   fara'  carico,  in  relazione  ai  doveri  di
informazione  e  di analisi che competono al Nucleo di valutazione di
Ateneo:
      a) di   raccogliere   e   verificare  la  documentazione  sulle
strategie  dell'Ateneo e sulle politiche territoriali che influenzano
le prospettive dell'Ateneo stesso;
      b) di  individuare  informazioni  necessarie  per completare le
documentazioni   esistenti,   suggerendo   al   Nucleo  le  opportune
procedure;
      c) di interagire con gli uffici, interni ed esterni all'Ateneo,
presso i quali sono disponibili dati rilevanti per il Nucleo;
      d) di compiere su documenti e dati le opportune elaborazioni;
      e) organizzare  la  raccolta  e l'elaborazione di dati relativi
all'Ateneo,   con  particolare  riferimento  alla  valutazione  della
didattica;
      f) assistere   il   Nucleo   di  valutazione  di  Ateneo  nella
progettazione delle analisi dei risultati e nelle sedute.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.