IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare gli articoli 19 e 20; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo alle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 con cui sono state apportate modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni concernente il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ed in particolare l'art. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Universita', sottoscritto in data 9 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 - Serie generale - del 22 settembre 2000, ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare gli articoli 50, 51 e 93; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto rettorale 7 aprile 1994, n. 581 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448; Considerato che questa Universita' ha necessita' di disporre di una graduatoria di merito, categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa, alla quale attingere in tempi brevi per sopperire alle esigenze di varia natura quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio; Dispone: Art. 1. Selezione pubblica E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito diretta alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, relativa alla categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa, presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. L'attivita' correlata a detto incarico e' cosi' caratterizzata: grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure, con diversi livelli di complessita', basate su criteri parzialmente prestabiliti; grado di responsabilita: relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.